Verifiche delle piattaforme di lavoro nei frutteti: il Ministero del Lavoro precisa obblighi e periodicità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 11 del 26 ottobre 2026, ha fornito chiarimenti operativi sulle modifiche introdotte dalla Legge n. 34/2026, recante la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro utilizzate nei frutteti.

In particolare, l’art. 12, Legge n. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato l’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, inserendo tra le attrezzature soggette alle verifiche periodiche obbligatorie le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada destinate alle operazioni in frutteto, per le quali è prevista una periodicità triennale.

La circolare interviene per delimitare l’ambito applicativo della nuova disposizione, distinguendo le attrezzature interessate da quelle già contemplate dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, per le quali continuano a trovare applicazione le precedenti scadenze di verifica. Il Ministero precisa, infatti, che l’intervento legislativo ha inteso disciplinare una specifica categoria di attrezzature, non espressamente individuata in precedenza nell’Allegato VII, senza modificare il regime dei controlli previsto per altre tipologie di macchine.

In particolare, le nuove disposizioni non riguardano le macchine agricole raccogli frutta, comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta, che sotto il profilo tecnico e operativo sono classificate come ponti sospesi e relativi argani. Tali macchine rientrano nella definizione di impianti speciali contenuta nel punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982 e risultano già comprese nell’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, con obbligo di verifica periodica biennale. Pertanto, per queste attrezzature resta confermata la frequenza dei controlli ogni 2 anni, senza possibilità di applicare la nuova periodicità triennale. Analogamente, la modifica normativa non interessa le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), classificate come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato, per le quali permane l’obbligo di verifica annuale. Secondo il Ministero, qualora il legislatore avesse voluto estendere la periodicità triennale alle PLE in generale, avrebbe utilizzato una denominazione non circoscritta alle operazioni nei frutteti. L’interpretazione trova ulteriore conferma nel principio di non regressione dei livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che impedisce di considerare la nuova disposizione come una riduzione generalizzata della frequenza delle verifiche.
Il Ministero richiama, inoltre, i rischi connessi all’impiego di queste attrezzature, evidenziando il verificarsi di incidenti anche mortali.

Resta, quindi, centrale l’obbligo previsto dall’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature elencate nell’Allegato VII alle verifiche periodiche secondo le rispettive frequenze, al fine di accertarne lo stato di conservazione e l’efficienza sotto il profilo della sicurezza.

La circolare chiarisce anche quali attività debbano essere considerate operazioni in frutteto ai fini dell’applicazione della nuova disciplina. Si tratta principalmente di interventi eseguiti da piattaforme con altezza massima inferiore a 3 metri, parametro individuato facendo riferimento alla norma UNI EN 16952. Tra le attività interessate rientrano la potatura dei rami in altezza, il diradamento, la manutenzione delle piante e alcune operazioni di raccolta della frutta o degli sfridi, anche mediante il posizionamento di cassoni direttamente sulla piattaforma.
Quanto alle caratteristiche delle attrezzature, il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, diverse configurazioni utilizzabili nei frutteti: le piattaforme semoventi a sviluppo verticale, dotate di pedane o cestelli elevabili, talvolta con possibilità di estensione laterale; le piattaforme applicate ai trattori, montate sul sollevatore o sulla struttura del mezzo agricolo; le piattaforme articolate o a ragno, particolarmente adatte a interventi di potatura che richiedono il superamento di ostacoli.

La circolare precisa, tuttavia, che l’applicazione della verifica triennale non dipende dalla sola tipologia costruttiva dell’attrezzatura, ma dalla sua effettiva riconducibilità alla categoria individuata dalla nuova disposizione.
In conclusione, il Ministero stabilisce che sono soggette a verifica triennale esclusivamente le piattaforme progettate per portare gli operatori in posizione di lavoro durante le operazioni nei frutteti, con altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri, idonee a operare sia su terreni sconnessi e non coltivati sia su superfici livellate e solide, purché non rientrino nella definizione di macchina agricola raccogli frutta prevista dal D.M. 4 marzo 1982.
Ne consegue che, ai fini della corretta individuazione della periodicità delle verifiche, occorre distinguere le nuove piattaforme per operazioni in frutteto dalle macchine agricole raccogli frutta e dalle PLE già assoggettate, rispettivamente, a controlli biennali e annuali.

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