Rinnovo CCNL Metalmeccanica industria: Federmeccanica illustra le novità e chiarisce le regole applicative

Federmeccanica, con nota illustrativa del 9 ottobre 2026, ha fornito indicazioni sulle principali novità introdotte dall’accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanica industria, sottoscritto il 22 novembre 2025, il cui testo definitivo è stato completato il 29 luglio 2026.

Il contratto decorre dal 22 novembre 2025, salvo specifiche decorrenze, e scade il 30 giugno 2028.

Gli aumenti dei minimi tabellari, previsti a giugno di ciascun anno, comprendono una quota legata all’IPCA al netto degli energetici importati e una componente connessa alle innovazioni organizzative.
Federmeccanica conferma l’assorbibilità degli aumenti retributivi aziendali e individuali riconosciuti dopo il 1° gennaio 2017, salvo espressa clausola di non assorbibilità, precisando che sono esclusi gli importi collegati alle modalità di svolgimento della prestazione.
Tra le novità più rilevanti figura l’ampliamento del campo di applicazione del CCNL, che comprende espressamente servizi di filiera e logistica industriale, attività digitali, intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud, robotica e servizi di formazione e sviluppo delle competenze. Viene chiarito che l’applicabilità del contratto dipende dalle attività individuate nelle disposizioni contrattuali, mentre i codici ATECO hanno esclusivamente funzione orientativa.

Sul lavoro a termine la nota approfondisce le nuove causali collettive utilizzabili per rapporti superiori a 12 mesi, entro il limite di 24 mesi. Le causali riguardano specifiche condizioni soggettive dei lavoratori, tra cui età superiore a 50 anni, particolari situazioni degli under 35 e condizioni di disoccupazione o precedente fruizione della CIGS, nonché esigenze aziendali legate a fiere, progetti e commesse temporanee.
Federmeccanica chiarisce che le causali sono utilizzabili dal 23 febbraio 2026 e sostituiscono la possibilità di ricorrere a causali individuali, ferma restando la facoltà della contrattazione aziendale di individuarne ulteriori. In caso di proroga, i requisiti possono essere verificati al momento della proroga stessa; per il rinnovo devono sussistere alla nuova assunzione. Dal 2027, l’utilizzo delle causali è subordinato alla stabilizzazione di almeno il 20% dei contratti cessati nell’anno precedente per i quali siano state utilizzate.
La nota precisa i criteri di arrotondamento, escludendo l’obbligo fino a 2 cessazioni e richiedendo almeno una stabilizzazione in presenza di 3 o 4 cessazioni. Il rifiuto dell’assunzione da parte di un lavoratore non libera automaticamente l’impresa dall’obbligo, che viene meno soltanto qualora tutti gli aventi diritto rifiutino formalmente.
Per lo staff leasing viene introdotto un limite di 48 mesi complessivi di missione presso la stessa utilizzatrice, a parità di livello e categoria legale, oltre il quale matura il diritto all’assunzione diretta a tempo indeterminato. L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026, escludendo dal computo i periodi anteriori al 1° luglio 2025. È, inoltre, abrogata la precedente clausola di stabilizzazione dei 44 mesi.

Cambiano anche i termini per l’assegnazione definitiva alle mansioni superiori: fino al livello C3 occorrono 60 giorni continuativi o 120 non continuativi nell’anno, mentre per i livelli B1, B2, B3 e A1 sono necessari 4 mesi continuativi, restando confermati i 9 mesi non continuativi nel triennio.

Significative le modifiche all’orario di lavoro: la flessibilità plurisettimanale aumenta da 80 a 96 ore annue, con maggiorazioni ulteriori per le prestazioni oltre le prime 80 ore. I PAR utilizzabili collettivamente passano da 40 a 56 ore, mentre il preavviso per quelli individuali scende da 10 a 7 giorni.
È introdotta una procedura di programmazione dei permessi accantonati nel Conto ore biennale per limitarne la monetizzazione alla scadenza. Dal 1° gennaio 2027 le ferie aggiuntive legate all’anzianità confluiscono nei PAR individuali, con conseguenze anche contributive.
Aumentano, inoltre, le riduzioni d’orario per i turnisti non siderurgici impiegati in sistemi di almeno 18 o 21 turni settimanali. In materia di previdenza complementare, dal gennaio 2027 i versamenti e la rendicontazione al Fondo Cometa diventano mensili anziché trimestrali.

Per mètaSalute viene confermata la prosecuzione della copertura sanitaria per 12 mesi dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, individuale o collettivo, in presenza di NASpI, indipendentemente dalla data di assunzione.

Sul fronte della genitorialità la nota recepisce l’estensione del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio e chiarisce la nuova tutela economica per la malattia dei bambini: dal 1° gennaio 2026, per i primi 3 giorni annui di malattia di ciascun figlio di età inferiore a 4 anni, il datore integra la retribuzione fino all’80%, garantendo la piena maturazione di ferie, PAR e tredicesima.

Rafforzate anche le tutele dei lavoratori con disabilità certificata, ai quali sono riconosciuti, dopo il superamento del comporto, ulteriori 30, 45 o 60 giorni di conservazione del posto secondo l’anzianità, con integrazione economica fino all’80%.
Per i lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, e per quelli con figli minorenni affetti dalle medesime patologie, il CCNL prevede l’integrazione fino alla normale retribuzione delle 10 ore annue di permesso previste dalla legge.

In materia di sicurezza diventano obbligatori i break formativi nelle aziende con oltre 200 addetti, l’analisi post incidentale con coinvolgimento degli RLS e la segnalazione dei quasi infortuni in tutte le imprese.

Ulteriori chiarimenti riguardano il diritto allo studio, con l’eliminazione del requisito della frequenza per gli universitari, e l’apprendistato di primo livello, per il quale viene introdotta una retribuzione mensile costante, calcolata sulla programmazione annuale delle ore di lavoro e formazione, con conguaglio finale.
La nota precisa infine che l’accesso degli apprendisti di I livello agli istituti di welfare contrattuale dev’essere valutato caso per caso e disciplinato nella convenzione tra scuola e azienda.

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