CCNL Acconciatura ed estetica Conflavoro PMI: le novità del rinnovo

In data 25 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno firmato l’accordo integrativo e modificativo del CCNL 20 giugno 2024 per il personale dipendente delle aziende rientranti nei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere e toelettatura di animali: le modifiche sono entrate in vigore il 1° ottobre 2026.

Minimi tabellari

Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da accordi economici o da accordi di rinnovo del CCNL, salvo che l’assorbimento sia stato espressamente previsto all’atto della concessione.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)

Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata Elemento di Garanzia Retributiva (EGR), pari all’1% della retribuzione di fatto, che è corrisposta solamente dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti oppure valore aggiunto/dipendente.

Periodo di comporto

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa qualora il lavoratore, anche attraverso più periodi di infermità, raggiunga complessivamente i seguenti periodi di conservazione del posto:

  • 9 mesi per anzianità fino a 5 anni;
  • 12 mesi per anzianità oltre 5 anni.

L’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico termina qualora il lavoratore abbia raggiunto, anche con diverse malattie, i limiti massimi di cui sopra nei 24 mesi precedenti.

Preavviso

Sono previsti nuovi termini di preavviso:

  • 20 giorni per i livelli 1, 2 e 3;
  • 15 giorni per il livello 4.

Assistenza integrativa

Viene precisato che l’EDR sostitutivo della contribuzione a FONDOSANI (25 euro mensili) ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.

Lavoro intermittente

Viene chiarito che il contratto a chiamata non può essere stipulato per un periodo superiore a 400 giorni nell’arco di 3 anni solari.

Indennità di vacanza contrattuale

In caso di ritardo nel rinnovo del CCNL, ai lavoratori è corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale il cui importo viene determinato applicando al valore del minimo tabellare di ciascun livello d’inquadramento una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti nuovi limiti:

  • 4 mesi per il livello 1;
  • 3 mesi per gli altri livelli;
  • 45 giorni per gli apprendisti.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario può essere prestato entro il limite di 200 ore annuali.

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