13 Dicembre 2021

L’acconto Iva 2021 – I° Parte

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva 2021 (articolo 6 L. 405/1990), il cui ammontare va definito scegliendo liberamente uno dei seguenti metodi:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo delle operazioni effettuate.

Sono esonerati da tale obbligo:

  • i soggetti passivi Iva che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e, non avendo registrato alcuna operazione nel mese di dicembre/ultimo trimestre 2021, non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o all’ultimo trimestre del 2021 (contribuenti trimestrali);
  • i soggetti in regime agricolo di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • le società, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991;
  • i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) o al regime forfetario (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014);
  • i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili Iva;
  • i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment.

Il versamento va effettuato, purché l’importo non sia inferiore a 103,29 euro, tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo:

  • 6013” per i contribuenti mensili
  • 6035” per quelli trimestrali,

indicando come periodo di riferimento il 2021.

L’acconto così determinato verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 17 gennaio 2022), per il quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2022), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2021 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2022).

L’ammontare dell’acconto Iva e il metodo utilizzato per determinarlo vanno infine riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2022.

Passando all’analisi dei metodi di determinazione dell’acconto Iva, secondo il metodo storico, che è generalmente il più utilizzato, l’ammontare è calcolato in misura pari all’88% del saldo a debito relativo al mese/trimestre dell’anno precedente, a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente all’Agenzia delle entrate, la base di riferimento per la determinazione dell’acconto Iva è ricavabile dal quadro VP della comunicazione Li.Pe. o, qualora sia stato presentato il quadro VH per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2021.

In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

  • per i contribuenti mensili, all’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2020, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
  • per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972 all’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2020, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
  • per i contribuenti trimestrali per opzione all’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, pari alla seguente somma se compilato il quadro VH: VL38 + VH17 – VL36.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2020, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

  • passaggio da trimestrale a mensile: in questo caso il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2020 (modello Iva 2021), desumibile dalla seguente operazione:

(VL38 – VL36 + VP13/VH17)

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  • passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, desumibile dalla seguente operazione:

VP14 della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione di dicembre

o se compilato il quadro VH

VH13 + VH14 + VH15 + VH17

E’ importante sottolineare, come precisato nella risoluzione 157/E/2004, che, per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:

  • gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
  • l’eventuale adeguamento ai fini Iva: l’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2021 per il 2020 non influenza quindi il calcolo dell’acconto Iva 2021.

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della contabilità separata ex articolo 36 D.P.R. 633/1972 e presenza di diverse periodicità di liquidazione Iva, il relativo acconto va determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base:

  • della liquidazione di dicembre 2020 con riferimento all’attività “mensile”;
  • della dichiarazione Iva 2021, relativa al 2020, per quella “trimestrale”.