4 Agosto 2015

La residenza fiscale ed il suo trasferimento in corso d’anno

di Laura Mazzola
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I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, com’è noto, sono stabiliti dall’articolo 2 del Tuir.

La norma prevede che sono considerati residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta:

– sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;

– ovvero hanno in Italia il domicilio o la residenza civilistica.

In merito, ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile, il domicilio è identificabile nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi (morali, familiari o sociali), mentre la residenza è la sede della propria dimora abituale.

Alla luce di questa previsione, un contribuente residente in Italia, che trasferisce la propria residenza all’estero in corso d’anno, con l’iscrizione all’AIRE e la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, deve verificare, al fine del pagamento delle imposte in Italia e dell’assolvimento degli obblighi tributari, l’esatta data di variazione.

Se la variazione fosse, ad esempio, avvenuta il 2 luglio 2015 (182 giorni in Italia e 183 all’estero), il soggetto in questione non si considererebbe fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta 2015, salva la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della sussistenza del domicilio o della residenza sulla base delle previsioni civilistiche. Diversamente, la variazione avvenuta il 3 luglio 2015 (183 giorni in Italia e 182 all’estero), implicherebbe, in linea generale, il mantenimento della residenza fiscale in Italia per il periodo 2015 e l’obbligo di dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi prodotti (anche all’estero e anche nella frazione d’anno in cui il trasferimento si è effettivamente concretizzato).

Nella risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E, l’Agenzia ha infatti precisato che l’articolo 2 del Tuir “non può essere interpretato nel senso di ammettere l’applicazione della regola del frazionamento del periodo d’imposta”, se non quando il criterio in questione è previsto in modo specifico dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con l’altro Paese coinvolto.

Una previsione di questo tipo è rinvenibile, in particolare, nelle Convenzioni con Svizzera e Germania, che prevedono il frazionamento del periodo d’imposta (“split year”) nell’ipotesi di trasferimenti in corso d’anno.

Per riprendere l’esempio precedente, se un soggetto trasferisce la propria residenza in Svizzera o in Germania il 3 luglio 2015, sarà considerato residente in Italia solo per il periodo fino al trasferimento, mentre da quel momento in poi sarà considerato fiscalmente residente nell’altro Stato e lì dichiarerà i redditi prodotti.

Si è in precedenza messo in evidenza come non sia però sufficiente l’iscrizione all’Aire e la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per essere sicuri che la residenza fiscale del contribuente non sia considerata più legata al nostro Paese: come affermato dal Ministero delle Finanze con la circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E, “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il domicilio dello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”.

L’Agenzia potrebbe attrarre la residenza dell’espatriato in Italia sulla base della sussistenza del domicilio o della residenza civilistica, utilizzando elementi quali:

– eventuale disponibilità di un’abitazione permanente;

– presenza della famiglia;

– accreditamento dei propri proventi, anche se conseguiti all’estero;

– possesso di beni immobili e mobili;

– partecipazione a riunioni d’affari;

– titolarità di cariche sociali;

– sostenimento di spese alberghiere, iscrizioni a circoli o a clubs;

– organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto in un Paese black list, scatta invece la presunzione, prevista dal comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir, di mantenimento della residenza fiscale in Italia: in questi casi scatta l’inversione dell’onere della prova ed è il contribuente a dover fornire la prova contraria.