21 Aprile 2021

Il credito d’imposta design con ampio raggio d’azione

di Debora Reverberi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina innovata del credito d’imposta R&S&I&D introdotta dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e prorogata, con modifiche, al biennio 2021/2022 dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una specifica agevolazione destinata alle attività di design e ideazione estetica.

In origine la fonte normativa dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019 aveva delineato un ambito soggettivo circoscritto alle imprese operanti nei settori del c.d. “Made in Italy, rinviando al decreto attuativo del Mise l’eventuale estensione ad altri settori economici.

L’articolo 4 D.M. 26.05.2020 (c.d. Decreto Transizione) ha esteso nettamente la platea dei destinatari del credito d’imposta design e ideazione estetica, operando il seguente distinguo:

  • per la generalità delle imprese, indipendentemente dal settore di attività e dalla dimensione, sono agevolabili i lavori, diversi da quelli di R&S e IT, finalizzati all’innovazione significativa di prodotto sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o non funzionali, ex articolo 4, comma 1, D.M. 26.05.2020;
  • per le sole imprese del settore abbigliamento e degli altri settori a rinnovo periodico dei prodotti, sono agevolabili i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti, ex articolo 4, comma 2, D.M. 26.05.2020.

Quanto alla prima fattispecie il Mise ha declinato, per l’individuazione delle attività ammissibili al credito design con riferimento alle imprese in via generale, i concetti valevoli        per la registrazione di disegni e modelli del D.Lgs. 30/2005 (c.d. Codice della proprietà industriale).

Ne deriva la possibilità di agevolare le attività finalizzate all’innovazione significativa di prodotto rispetto all’impresa stessa per aspetti estetici e non tecnico-funzionali quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

  • caratteristiche delle linee,
  • caratteristiche dei contorni,
  • colori,
  • struttura superficiale,
  • ornamenti.

Venendo richiamata espressamente, nella relazione illustrativa al D.M. 26.05.2020, la definizione dell’articolo 31 D.Lgs. 30/2005, il prodotto innovato va inteso secondo un’ampissima accezione comprendendo:

  • qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi;
  • gli imballaggi;
  • le presentazioni;
  • i simboli grafici;
  • i caratteri tipografici.

Il credito d’imposta design appare dunque, per la generalità delle imprese, finalizzato a premiare innovazioni di prodotto in modo complementare rispetto al credito d’imposta innovazione tecnologica, focalizzandosi il primo su caratteristiche di forma, il secondo su caratteristiche tecniche e/o funzionali e/o prestazionali del prodotto nuovo o significativamente migliorato.

Limitatamente alle imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e nei settori “caratterizzati da rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo”, sono agevolabili le attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari.

Il criterio di novità va interpretato tramite l’individuazione di una pluralità (è esclusa la modifica di una singola caratteristica o l’aggiunta di un solo prodotto) di elementi distintivi della nuova collezione o campionario rispetto a quelle precedenti quali:

  • tessuti o materiali utilizzati,
  • combinazione di tessuti/materiali,
  • disegni e forme,
  • colori,
  • altri elementi rilevanti.

L’ideazione estetica e realizzazione di collezioni e campionari risulta dunque potenzialmente agevolabile per una platea di imprese più ampia di quelle operanti nei settori del c.d. made in Italy come individuati dalla L. 160/2019: tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica.

Restano tuttavia da chiarire alcuni aspetti della nuova disciplina:

  • se il nuovo credito d’imposta design ricomprenda quelle attività svolte dalle imprese dei settori del made in Italy che ricadevano nell’ambito applicativo del previgente credito d’imposta R&S dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., in base alla circolare Mise n. 45686 del 16.04.2009 per la moda e il tessile (allegata alla circolare AdE 5/E/2016) e alle faq del Mise pubblicate il 29.09.2017, comportandone dunque un declassamento da R&S a design;
  • se l’aliquota e il massimale applicabili al credito d’imposta design per il 2020 siano quelle originarie della L. 160/2019 (aliquota del 6% con massimale di credito di 1,5 milioni di euro) come da interpretazione del Mise manifestata nei recenti convegni e come si evince dall’assenza di copertura finanziaria in relazione tecnica oppure se si applichino già dal 2020 le intensità maggiorate della L. 178/2020 (aliquota del 10% con massimale di credito di 2 milioni di euro) come risulterebbe dall’interpretazione letterale della Legge di Bilancio 2021 e, secondo le recenti indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata, in base all’attuale orientamento dell’Agenzia delle entrate.