Iperammortamento: no ai SaaS, sì alle licenze d’uso

Il Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028 non estende l’agevolazione ai software stand alone fruiti in modalità SaaS. L’assenza di una previsione espressa nella Legge n. 199/2025 e nel D.M. esclude infatti dal beneficio i servizi cloud, che costituiscono costi di esercizio e non beni immateriali autonomamente ammortizzabili.

La versione finale del Decreto attuativo iperammortamento 2026-2028 non contiene l’auspicata estensione ai software stand alone fruiti in modalità as-a-service (SaaS).

La falsa aspettativa era stata creata da una delle precedenti bozze del D.M., in cui si contemplava espressamente l’ammissibilità delle soluzioni di cloud computing con un beneficio «calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso a tali beni, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa».

Nel passaggio da credito d’imposta a iperammortamento, l’ammissibilità delle soluzioni di acquisizione dei software erogati in modalità SaaS rappresenterebbe una deroga al presupposto di investimento in un bene immateriale autonomamente ammortizzabile, in quanto detenuto durevolmente dall’impresa.

Nel SaaS, infatti, l’impresa sostiene un costo di esercizio per un servizio continuativo, non acquisisce la proprietà del software, né una licenza autonoma perpetua o pluriennale; il rischio tecnologico, la proprietà dell’infrastruttura e gli aggiornamenti restano in capo al fornitore.

In linea con questa impostazione, la previgente disciplina dell’iperammortamento 2017-2019 escludeva applicazioni dell’incentivo a software non ascrivibili fra le immobilizzazioni immateriali.

Trascorso quasi un decennio, il tema della potenziale estensione dell’iperammortamento è tutt’altro che trascurabile, dato che il SaaS oggi è estremamente diffuso, al punto da essere diventato il modello dominante di acquisizione di software aziendale.

L’innovazione tecnologica nel mondo software ha creato un divario tra agevolazione fiscale e nuove modalità di erogazione, che il Legislatore ha colmato nelle discipline dei crediti d’imposta Transizione 4.0 ex Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020, considerando «agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing“), per la quota imputabile per competenza».

Anche l’iperammortamento 2026-2028, di cui all’art. 1, commi 427436, Legge n. 199/2025, ha recepito, nel nuovo allegato V, l’evoluzione tecnologica del settore software con una profonda revisione degli elenchi, tale da ricomprendere Intelligenza Artificiale, piattaforme ESG, realtà estesa, sistemi cognitivi e adattivi per ottimizzare i processi produttivi etc..

Eppure, al momento, l’assenza di un’espressa estensione al SaaS sia nella fonte normativa, sia nel Decreto Interministeriale attuativo all’esame della Corte di Conti, esclude tali soluzioni dal perimetro applicativo dell’agevolazione.

Quali beni immateriali sono, dunque, attualmente ammissibili all’iperammortamento 2026-2028?

Si tratta degli investimenti in nuovi software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali stand alone, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, inclusi nell’elencazione tassativa dell’allegato V annesso alla Legge n. 199/2025.

Le uniche modalità di acquisizione al momento ammissibili sono quelle che consentono, secondo il Principio contabile OIC 24, l’iscrizione in Stato Patrimoniale fra le Immobilizzazioni Immateriali (voce BI3):

  • acquisto a titolo di proprietà;
  • acquisizione in licenza d’uso a tempo indeterminato o a tempo determinato ma pluriennale.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4/E/2017 relativa alla prima versione dell’iperammortamento, precisava che «i software in esame rientrano tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale – Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno dicembre 2016)».

L’OIC 24, al par. 27, prevede che siano iscrivibili alla voce BI3 «i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;».

Sempre secondo il Principio contabile, la licenza d’uso software è capitalizzabile quando conferisce un diritto d’uso a tempo indeterminato o determinato ma pluriennale, generando benefici economici futuri per più esercizi.

In sintesi, ai fini dell’iperammortamento restano, per ora, agevolabili i software stand alone inclusi all’allegato V, acquisiti a titolo di proprietà o a titolo di licenza d’uso pluriennale, iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali secondo i Principi contabili nazionali.

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