15 Dicembre 2021

Il codice tributo per le sponsorizzazioni del 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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È stato istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito di imposta riconosciuto agli investitori in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di enti sportivi.

A quasi un anno di distanza dalla redazione è stato pubblicato il regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta del D.P.R. 196/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, con entrata in vigore il 2 dicembre 2021.

Ricordiamo che il credito di imposta del 50% è riconosciuto agli investitori, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in campagne pubblicitarie (di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro), comprese le sponsorizzazioni, in favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (articolo 81, comma 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020).

I soggetti sportivi beneficiari dichiarano la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le spese, che comunque devono essere pagate con mezzi tracciati, devono risultare da apposita attestazione dei sindaci, revisori o professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro oppure dal responsabile del CAF.

I soggetti interessati hanno presentato apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento del credito entro il 1° aprile 2021.

Il Dipartimento competente, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In data 12 ottobre è stato pubblicato l’elenco provvisorio dei beneficiari fondato sull’istruttoria effettuata dal Dipartimento per lo sport sulla base della documentazione pervenuta. L’ammontare finale del beneficio è subordinato all’inserimento, da parte del Dipartimento, dei dati nel Registro nazionale degli aiuti di stato e ai controlli che effettuerà l’Agenzia delle entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti, rimandando la definizione del codice tributo al momento della pubblicazione dell’elenco definitivo. L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”.

Il credito di imposta di riferimento è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Con la risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021 è stato istituito il codice tributo 6954 per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Infine, si ricorda che le sponsorizzazioni non rientrate nell’anno 2020, perché il pagamento è stato effettuato nell’anno 2021, possono usufruire della proroga istituita dall’articolo 10 D.L. 73/2021 per le spese sostenute durante l’intera annualità 2021. Le istruzioni per la presentazione delle domande verranno rese note sul sito istituzionale del Dipartimento nelle prime settimane del 2022.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti UE della Commissione, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.