La gestione della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese

Il nuovo CCII ha introdotto la nozione di gruppo di imprese in ambito concorsuale venendo, così, a colmare, un vuoto presente nella legge fallimentare, che rendeva particolarmente complessa e articolata la gestione dell’insolvenza dei gruppi societari.

Al fine di dare una definizione di gruppo d’imprese, l’articolo 2, lettera h), CCII richiama sia l’articolo 2497 sia l’articolo 2545-septies cod. civ., fornendo una definizione di gruppo come l’insieme delle imprese che sono sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.

Le condizioni che determinano l’esistenza di un gruppo di imprese possono essere di seguito richiamate:

  • l’attività di direzione e di coordinamento di società deve essere esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
  • devono essere sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte al controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Viene così creata una vera e propria disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza riservata ai gruppi d’imprese, normata dal Titolo VI, Capo I del CCII.

In tale ambito, l’articolo 284 CCII detta le regole per l’accesso alla procedura concordataria per le imprese in stato di crisi e di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, le quali potranno proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.

Tali imprese potranno, parimenti, presentare (articolo 284 CCII, comma 2) la domanda di accesso alla procedura di omologazione e di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII.

La norma, premettendo che le masse attive e passive delle singole imprese rimarranno autonome (articolo 284 CCI, comma 3), prevede che la domanda concordataria debba contenere determinati requisiti qualitativi, quali l’illustrazione delle ragioni di migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, oltre che le ragioni di maggiore convenienza della scelta alternativa tra presentare:

  • un piano unitario;
  • dei piani reciprocamente collegati e interferenti;
  • un piano autonomo per ciascuna impresa.

La domanda, inoltre, deve contenere le informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi esistenti tra le imprese e, infine, l’indicazione del registro delle imprese o i registri su cui è stata effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis cod. civ..

L’interpretazione sistemica dei principi sopra richiamati sembra condurre alle seguenti conclusioni:

  • il piano o i piani dovranno garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore rispetto ad un eventuale piano autonomo;
  • ciascuna società facente parte del gruppo dovrà presentare una proposta specifica ai propri creditori (quindi sarebbe da escludere l’ipotesi di una proposta unitaria di gruppo).

Infine, il piano unitario o gli eventuali piani reciprocamente collegati e interferenti dovranno consentire il risanamento della posizione debitoria di ciascuna impresa e assicurare l’equilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna tramite l’ausilio di un professionista indipendente che attesti, oltre che la veridicità, anche la fattibilità.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master si articola in quattro videoconferenze che affrontano il tema della società semplice inquadrando sia gli aspetti civilistici che fiscali, con una particolare attenzione ai pregi e ai difetti di questo strumento. La prima lezione approfondirà i temi civilistici attinenti all’istituto della società semplice. Si tratterà di una dissertazione non teorica ma di un’analisi delle norme del codice civile con un approccio alla prassi operativa professionale. Verranno anche esaminate le tipiche clausole statutarie di una società semplice con indicazione di vantaggi e criticità di alcune soluzioni. La seconda giornata sarà dedicata esclusivamente alla fiscalità diretta ed indiretta della società semplice. Pertanto, si affronterà il tema della società semplice di godimento immobiliare, della società semplice holding e quindi della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. A partire dal 9/09/2026

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto