L’adesione ai processi verbali di constatazione consente al contribuente, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, di definire integralmente il PVC entro 30 giorni dalla consegna, con o senza richiesta di correzione di errori manifesti. Il perfezionamento dell’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un sesto e il versamento delle somme dovute secondo le regole dell’accertamento con adesione.
Il contribuente, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024,può prestare adesione ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24, Legge n. 4/1929, mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale.
L’adesione può essere:
- senza condizioni;
- condizionata alla rimozione di errori manifesti.
L’adesione senza condizioni può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi dalla data di consegna del verbale. Nel caso di adesione incondizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’art. 7, D.Lgs. n. 218/1997.
Nel caso di adesione condizionata, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, il termine dei 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale decorre dalla correttiva effettuata da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
L’adesione perfezionata dà diritto a usufruire delle sanzioni indicate nell’art. 2, comma 5, e nell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, ridotte alla metà (e quindi 1/6), e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo. Sull’importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione. Per effetto dell’esplicito rinvio all’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente è tenuto:
- effettuare il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
- eseguire il versamento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero di 16 rate trimestrali, se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro.
In forza del comma 2-bis dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997, per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973.
L’accesso all’istituto non è impedito dalla presentazione di osservazioni post PVC, pur essendo stato abrogato l’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, norma che – chiusa l’attività di verifica – apriva uno spatium deliberandi durante il quale il contribuente poteva presentare osservazioni e memorie.
A nostro avviso, nulla vieta al contribuente di presentare delle osservazioni all’indomani della notifica del PVC, pur se si ritiene più opportuno attendere la notifica dello schema, cui far seguito le osservazioni, atteso che in punto di diritto le osservazioni post verifica restano fuori dal procedimento regolato dal Legislatore (pur se, di fatto, vengono in genere valutate). Peraltro, l’ufficio, indipendentemente dalle prime osservazioni di parte, ben può discostarsi dal PVC con lo schema di atto, che è la sede naturale del contraddittorio.
Infatti, una volta che il contribuente non ritenga di definire il PVC e di non accedere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, anche limitatamente ad alcuni rilievi, non gli resta che attendere lo schema di atto, per effetto di quanto disposto dall’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, che, fatti salvi casi in cui non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con Decreto MEF 24 aprile 2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. E in quella sede potrà instaurare un contraddittorio informato ed effettivo.
