Composizione negoziata: misure protettive e cautelari, conclusione delle trattative e accordo transattivo con l’AdE

La circolare n. 5/E/2026 chiarisce il funzionamento delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, precisando che esse tutelano le trattative senza impedire l’ordinaria attività di determinazione del debito erariale. Particolare rilievo assume l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, introdotto dal Correttivo-ter, che può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, anche IVA, purché risulti più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Il 16 luglio 2026 è stata pubblicata la circolare n. 5/E/2026, di commento ad alcuni dei nuovi istituti di risoluzione della crisi d’impresa introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), tra cui: la composizione negoziata della crisi d’impresa, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le procedure di ristrutturazione di gruppo.

Si tratta della versione finale della prima parte del documento complessivo con cui l’Agenzia intende inquadrare e approfondire i nuovi istituti introdotti dal CCII.

Come si ricorderà, la circolare era stata diffusa in bozza per la consultazione il 15 aprile 2026 (cfr. “Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate”). Il contenuto di tale bozza è stato in massima parte confermato.

La bozza della seconda parte, pubblicata per la consultazione il 26 giugno 2026, riguarda, invece, gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, quali: l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.

Ciò premesso, nel presente intervento verranno illustrati alcuni passi significativi del capitolo 3 della circolare n. 5/E/2026, dedicato alla composizione negoziata della crisi di impresa (CNC) e, nello specifico, quelli riguardanti le misure protettive e cautelari, la conclusione delle trattative e l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate (artt. 18, 19 e 23, CCII).

Come noto, l’introduzione delle misure protettive nell’ambito della CNC risiede nell’esigenza di assicurare lo svolgimento delle trattative tra imprenditore e creditori, evitando che queste possano essere compromesse dalle azioni individuali di singoli creditori.

Le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore sia con l’istanza di nomina dell’esperto, sia con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica e decorrono automaticamente dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza.

La loro efficacia non è, quindi, condizionata a un vaglio preliminare del giudice, ma tale controllo giudiziale è successivo, in quanto, entro il giorno seguente alla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese, l’imprenditore deve proporre ricorso al Tribunale competente, per chiederne la conferma o la modifica.

La circolare n. 5/E/2026 sottolinea come con il Decreto “Correttivo-ter” al CCII sia stato chiarito che le misure protettive possono operare sia erga omnes, sia in maniera selettiva; per cui possono essere riferite a tutti i creditori, oppure circoscritte a determinati creditori, anche individuati per categorie omogenee.

Nei confronti dell’Erario, si ritiene che la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel Registro delle Imprese, pur comportando l’impedimento delle azioni esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate (ex art. 22, D.Lgs. n. 472/1997), non determini la sospensione dell’ordinaria attività dell’Amministrazione finanziaria volta all’esatta determinazione del debito erariale.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha affermato che la richiesta e la concessione delle misure protettive non impedisce l’«iscrizione a ruolo dei debiti tributari, trattandosi di iniziativa che non nuoce alla buona riuscita delle trattative e che consente al creditore istituzionale di munirsi di un titolo esecutivo per l’eventualità che ve ne fosse necessità in seguito» (cfr., Tribunale di Trento, 23 settembre 2022).

Analogamente, possono essere notificate le cartelle di pagamento e gli altri atti recanti pretese erariali, in quanto tale attività, da un lato, non rientra nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, ponendosi rispetto a esse in un rapporto di mera propedeuticità; dall’altro, una sua inibizione comporterebbe una compressione eccessiva dei diritti dell’Erario, a fronte di un interesse del debitore già adeguatamente tutelato dalla conferma delle misure protettive (cfr. Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 e Tribunale di Trento, 23 settembre 2022).

Con l’istanza volta a ottenere la conferma o la modifica delle misure protettive, l’imprenditore in crisi può chiedere anche l’adozione dei provvedimenti cautelari (art. 2, lett. q), CCII) necessari per condurre a termine le trattative.

Nella prassi dei Tribunali sono state concesse, in quanto ritenute funzionali al risanamento, le misure cautelari dal contenuto più vario. Nei confronti dei creditori pubblici, ad esempio, è stata disposta la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’INPS, ivi compresa la sospensione delle rateizzazioni in corso (Tribunale di Catania, 25 luglio 2022).

La circolare n. 5/E/2026 precisa che, in merito al ricorso presentato dall’imprenditore per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono chiamati a esaminare i motivi di ricorso e la relativa documentazione allegata, con particolare riferimento al progetto di piano di risanamento, al fine di valutarne l’idoneità al superamento dello stato di crisi dell’impresa e l’attuabilità dello stesso piano. Detta attività è diretta a valutare l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e/o all’adozione delle misure cautelari chieste nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Resta ferma l’opportunità, in ogni caso, per gli uffici di partecipare alla relativa udienza a scopo informativo.

Per quanto riguarda gli esiti della CNC, la circolare n. 5/E ricorda che, ai sensi dell’art. 23, CCII, le trattative tra l’impresa e i suoi creditori, condotte con l’ausilio dell’esperto, possono risolversi, alternativamente:

  1. con un contratto con uno o più creditori, o con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, purché idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni, come attestato dall’esperto nella relazione finale rilasciata al termine del procedimento;
  2. con una convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62, CCII;
  3. con un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonché dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento.

Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, ai sensi del successivo comma 2 l’imprenditore può anche, alternativamente:

  1. predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56, CCII;
  2. chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61, CCII (con percentuale di adesione dei creditori ridotta al 60%);
  3. proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies, CCII, ove non sussistano possibilità di risanamento;
  4. accedere a un altro degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCII o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

L’imprenditore minore o sottosoglia può invece accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata dei beni; al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, relativamente al solo imprenditore agricolo, alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In tale contesto, la circolare n. 5/E/2026 evidenzia che nella versione originaria della CNC la possibilità di trattare il debito tributario era possibile solo qualora le trattative si fossero concluse con l’accesso a una procedura giudiziale (accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo).

Considerato che spesso l’esposizione debitoria delle imprese verso l’Erario rappresenta una componente prevalente del debito, il “Correttivo-ter” ha introdotto, con il comma 2-bis dell’art. 23, la possibilità di concludere, nel corso delle trattative, un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente a oggetto il pagamento, anche parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

La circolare n. 5/E conferma che tale accordo può avere a oggetto anche lo stralcio del debito per IVA, in analogia con quanto già chiarito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti Sas) per la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, secondo la quale la falcidia del credito IVA può ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione Europea, purché sia dimostrato, mediante attestazione, che essa realizza la migliore soddisfazione possibile del credito nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in analogia con quanto previsto per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63, comma 1, CCII), l’accordo con il Fisco nell’ambito della CNC può avere a oggetto solo i debiti sorti sino alla data della sua presentazione (non, quindi, i debiti fiscali eventualmente sorti durante la CNC).

Qualora siano presenti debiti oggetto di rateazione, l’accordo transattivo potrà prevedere anche il mantenimento del piano di ammortamento già in essere. In ogni caso, i pagamenti rateali continueranno a essere dovuti sino alla data di efficacia dell’accordo transattivo, il quale, salvo diversa pattuizione, comporterà la cessazione della precedente dilazione per effetto delle nuove modalità di adempimento concordate tra le parti in sede di accordo transattivo. Nel caso in cui l’accordo transattivo non venga concluso, oppure non ottenga l’autorizzazione giudiziale, i piani di rateazione originari continueranno a produrre effetti, purché non sia nel frattempo intervenuta la decadenza dal beneficio della dilazione secondo la disciplina applicabile.

Ai fini dell’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, la norma richiede la presentazione delle seguenti 2 relazioni redatte da professionisti qualificati:

  • relazione da parte di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo fiscale rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
  • relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro e a tal fine designato.

Al riguardo, la circolare n. 5/E evidenzia che, sebbene il revisore legale, qualora iscritto anche nell’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia in possesso dei requisiti previsti per il professionista indipendente (art. 2, comma 1, lett. o), CCII), si ritiene che le 2 relazioni non possano essere redatte dalla medesima figura, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza.

La circolare sottolinea, inoltre, che all’istanza di accordo transattivo debba essere allegato il piano di risanamento redatto nell’ambito della CNC in vista dei possibili esiti delle trattative, nonché è auspicabile, al fine di agevolare l’istruttoria da parte degli uffici, che venga presentata una specifica relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata, in quanto questa rappresenta un elemento essenziale per valutare in via prognostica la ragionevole possibilità che il debitore possa adempiere agli obblighi derivanti dalla proposta di accordo. La mancanza dell’attestazione non può comunque incidere sul giudizio finale degli uffici.

L’eventuale rigetto della proposta di transazione dovrà essere adeguatamente motivato e fondato su concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la non convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ovvero la non attendibilità della situazione economico-patrimoniale, l’assenza di effettive prospettive di risanamento o l’emersione di condotte fraudolente.

Nella valutazione della proposta, gli uffici sono chiamati a tenere conto di una pluralità di elementi, tra cui il presumibile valore di realizzo conseguibile nell’ipotesi di liquidazione giudiziale, le tempistiche di soddisfacimento del credito erariale, l’esistenza di eventuali garanzie, nonché la redditività attesa dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. Dovranno, inoltre, essere considerati i benefici economici direttamente e indirettamente riconducibili alla continuità aziendale, nonché le esigenze di tutela dei livelli occupazionali perseguite dalla procedura di risanamento da parte del debitore.

Per quanto attiene all’iter amministrativo dell’accordo, la circolare n. 5/E/2026 ricorda che la CNC ha una durata di 180 giorni prorogabile di ulteriori 180 giorni ed è, quindi, in detto arco temporale massimo di 1 anno che deve concludersi il procedimento, anche se l’accordo finale può essere formalizzato, con la sottoscrizione delle parti e il decreto di esecuzione del giudice, dopo la scadenza dei predetti temini di legge di durata della CNC (come peraltro previsto per tutti i possibili sbocchi della CNC contemplati dall’art. 23, commi 1 e 2, CCII).

Ciò posto, è evidente che, affinché l’iter istruttorio, idoneo a configurare la determinazione di adesione o di rigetto dell’accordo da parte dell’Amministrazione e a definire i termini dell’accordo con il debitore, si possa concludere nei predetti termini, è necessario che la proposta del contribuente pervenga agli uffici con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza delle trattative indicato dal Legislatore.

La presentazione dell’istanza di transazione dei debiti tributari in prossimità della scadenza del termine delle trattative può essere valutata come lesiva dei principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento, in quanto non consente agli uffici di espletare i dovuti adempimenti e compiere adeguate valutazioni, comportando un riscontro di impossibilità di trattazione della proposta transattiva.

In caso di esito negativo delle trattative, la circolare precisa che l’impresa potrà comunque accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di tipo giurisdizionale disciplinati dal CCII e, qualora fosse individuata la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore potrà presentare una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63, CCII.

In tale ipotesi, così come nel caso in cui l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi intervenga successivamente alla conclusione della CNC senza la formalizzazione di un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, le attività istruttorie e le interlocuzioni già sviluppate nel corso delle trattative non risultano prive di rilevanza, perché in caso di successiva presentazione di domanda di transazione fiscale le interlocuzioni già avviate potranno agevolare l’esame della nuova proposta transattiva.

In merito, invece, alla conclusione favorevole dell’accordo in sede di CNC, la circolare precisa che l’accordo stesso è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, previo parere conforme della Direzione regionale; ciò anche nel caso di proposte presentate da imprese sottosoglia dato che l’art. 25-quater, CCII, prevede espressamente l’applicazione dell’art. 23, comma 2bis, CCII, anche a tali imprese.

L’accordo sottoscritto fra il debitore e l’Agenzia delle Entrate è comunicato all’esperto della CNC ed è depositato presso il Tribunale competente, acquistando efficacia dalla data di deposito, anche se la sua esecuzione è sospensivamente condizionata al decreto del giudice, il quale la autorizzerà previa verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo stesso. In caso di esito negativo di detta istruttoria, il giudice dichiarerà l’accordo privo di effetti.

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