Le holding industriali redigono il bilancio secondo Codice civile e principi OIC, con prevalenza di componenti finanziari e possibili limiti alla deducibilità degli oneri. Per le holding “statiche” sono previste restrizioni, tra cui l’esclusione dal regime delle micro-imprese e l’obbligo della relazione sulla gestione. È estesa la derivazione rafforzata anche ai bilanci abbreviati dal 2025, mentre cessano le principali deroghe post-pandemia, salvo specifiche eccezioni sui titoli.
Le holding industriali, ossia le società che detengono partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, redigono il bilancio di esercizio con gli schemi del Codice civile applicando i Principi contabili domestici (OIC).
Tale circostanza rende l’adempimento più abbordabile in quanto le conoscenze professionali utilizzate per redigere il bilancio di una società commerciale o produttiva tornano utili anche nel caso della holding.
Alla luce di quanto segnalato si deve, quindi, ricordare che i componenti reddituali tipici della holding (interessi attivi e passivi, dividendi, nonché plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni) devono essere collocati a Conto economico nel gruppo C. Se la società non esercita altra attività, il valore della produzione (voce A) risulterà nullo mentre nei costi della produzione (voce B) saranno stanziati dei costi per servizi (ad esempio, la nostra parcella e qualche spesa generale).
Tale circostanza fa sì che la holding abbia difficoltà nel dedurre eventuali oneri finanziari a causa del suo ROL negativo.
Queste indicazioni, tuttavia, devono fare i conti con alcune previsioni particolari introdotte dall’art. 24, Legge n. 238/2021. Il Legislatore, infatti, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto alcune particolarità per le imprese di partecipazione finanziaria, ovvero per le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.
La definizione, che abbiamo recuperato dalla Direttiva (e che risulta assente nella norma domestica), non appare di immediata comprensione.
Con un po’ di approssimazione possiamo affermare che il Legislatore vuole fare riferimento alle holding statiche. Per queste società, le particolarità sono costituite da:
- l’impossibilità di redigere il bilancio delle micro imprese ex art. 2435-ter, c.c.;
- l’impossibilità di essere esonerati dalla relazione sulla gestione, come prevederebbe il sesto comma dell’art. 2435-bis, c.c., relativo ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato;
- l’impossibilità di applicare il secondo comma dell’art. 2435-bis, c.c., nella parte in cui riconosce facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.
Tralasciando quest’ultimo aspetto, in quanto privo di particolare rilevanza pratica, quello che emerge è che molte holding saranno tenute a redigere il bilancio abbreviato corredato dalla relazione sulla gestione.
Tale circostanza, in passato, creava non pochi dubbi in tema di applicazione del principio di derivazione rafforzata, atteso che, in sede di Telefisco del 1° febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che l’esclusione della derivazione rafforzata sancita dall’art. 83, TUIR, all’epoca vigente, era connessa alla «ricorrenza in capo all’impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa». In sostanza, se una holding non superava le soglie della micro impresa, era inutile optare per il bilancio abbreviato od ordinario, in quanto tale circostanza non avrebbe comportato l’applicabilità della derivazione rafforzata.
Il dubbio, tuttavia, riguardava la condizione delle holding che, pur presentando i limiti dimensionali delle micro imprese, erano, tuttavia, tenute a redigere il bilancio abbreviato alla luce dell’intervento comunitario.
Il quadro è in parte mutato con il Decreto Semplificazioni fiscali (art. 8, comma 1, D.L. n. 73/2022) che prevedeva l’estensione del regime fiscale della derivazione rafforzata alle imprese che, pur presentando i requisiti delle micro-imprese, decidevano di adottare il bilancio in forma ordinaria, ma non anche in forma abbreviata.
La norma, in sostanza, agevolava le holding interessate alla derivazione rafforzata in quanto il passo da un bilancio abbreviato con la relazione sulla gestione a un bilancio ordinario non risultava essere particolarmente significativo.
Sul tema, sono successivamente intervenuti gli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 192/2025.
Il Legislatore ha modificato nuovamente l’art. 83, TUIR, prevedendo l’applicazione della derivazione rafforzata «per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile». In sostanza, la derivazione rafforzata è riconosciuta non solo ai soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma anche a coloro che lo redigono in forma abbreviata.
Le nuove previsioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Infine, si ricorda che dai bilanci 2025 vengono meno i regimi derogatori introdotti a seguito della pandemia (sospensione degli ammortamenti, sterilizzazione delle perdite), a eccezione della deroga inerente alla valutazione dei titoli iscritti al circolante per i quali, anche per le annualità 2025 e 2026, l’art. 1, comma 65, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) stabilisce che i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali «possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole».
Il successivo comma 66 stabilisce la necessità di destinare a una riserva indisponibile la differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento al netto del relativo onere fiscale.
