Con il Provvedimento 28 gennaio 2026, sono state approvate, nell’ambito del Tax Control Framework (“TCF”), altre 2 istruzioni operative in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai Principi contabili applicati dal contribuente.
Una di queste istruzioni riguarda il trattamento contabile e fiscale delle stock option per i soggetti OIC.
Ai fini della rappresentazione in bilancio si conferma che, in assenza di regole specifiche nell’ambito dei Principi contabili nazionali, possono essere applicate le modalità di contabilizzazione delle stock option previste dal Principio contabile internazionale IFRS 2.
In merito al trattamento fiscale occorre, invece, distinguere i piani di stock option avviati prima dell’esercizio 2025 e quelli avviati in detto esercizio e nei successivi, stante la modifica della relativa disciplina tributaria a opera della Legge di bilancio 2025.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2026, sono state aggiornate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2025, nell’ambito del Tax Control Framework (“TCF”).
In particolare, sono state approvate altre 2 specifiche “istruzioni” in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai Principi contabili applicati dal contribuente, che si vanno ad aggiungere alle prime 3 approvate con il Provvedimento direttoriale 7 agosto 2025 e relative alle seguenti fattispecie[1]:
- recesso anticipato da un contratto di commodity swap (allegato 1);
- corrispettivo per diritto di superficie (allegato 2);
- emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero (allegato 3).
Le nuove istruzioni introdotte dal Provvedimento 28 gennaio 2026, riguardano, invece:
- la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS (allegato 1);
- il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i Principi contabili nazionali (allegato 2).
Si tratta di schede elaborate dal tavolo tecnico istituito fra Agenzia delle Entrate e Organismo Italiano di Contabilità (OIC) allo scopo di mappare i rischi fiscali derivanti dall’adozione dei Principi contabili applicati dal contribuente.
Nel presente intervento verrà approfondita la scheda di cui all’allegato 2, al Provvedimento 28 gennaio 2026, che, come detto, si occupa del trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option e di stock grant per i soggetti cha adottano i Principi contabili nazionali (d’ora in poi la “Scheda”).
Premessa: i piani di stock option e di stock granting
I piani di stock option e stock granting sono strumenti di incentivazione retributiva azionaria utilizzati dalle aziende per fidelizzare dipendenti e managers, allineando i loro interessi a quelli degli azionisti.
Le stock option concedono il diritto di acquistare azioni a un prezzo prestabilito (c.d. strike price) dopo un certo periodo necessario per maturare il diritto all’acquisto o alla sottoscrizione (c.d. vesting). Dunque, al dipendente viene assegnata l’opzione di comprare le azioni della società in futuro a un prezzo prestabilito oggi.
Gli stock grant prevedono, invece, l’assegnazione diretta e gratuita (o agevolata) di azioni ai dipendenti o managers, generalmente subordinata al raggiungimento di obiettivi di performance o permanenza in azienda in un determinato periodo (vesting period).
A livello di Codice civile sono diverse le norme che consentono o che agevolano l’assegnazione di azioni o di diritti di azioni ai dipendenti e amministratori.
Innanzitutto, ai dipendenti e amministratori possono essere cedute le azioni proprie della società che, a norma dell’art. 2357, c.c., possono essere acquistate dalle società azionarie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. L’acquisto è soggetto all’autorizzazione dell’assemblea che ne definisce le modalità, il numero massimo di azioni acquistabili, la durata e i corrispettivi minimo e massimo.
Inoltre, l’art. 2349, comma 1, c.c., prevede che qualora lo Statuto sociale lo consenta, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai dipendenti della società o delle controllate mediante emissione di speciali categorie di azioni. In tali casi, il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente all’assegnazione.
L’art. 2441, comma 8, c.c., prevede l’esclusione del diritto di opzione dei soci in caso di aumento di capitale (a pagamento) riservato ai dipendenti della società o di altre società del gruppo, mediante delibera dell’assemblea straordinaria.
Infine, l’art. 2389, c.c., consente di attribuire agli amministratori, in tutto o in parte, compensi sotto forma di partecipazione agli utili o mediante il diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione a un prezzo predeterminato.
La possibilità di applicare i Principi contabili internazionali in assenza di uno specifico Principio contabile nazionale
La contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant non è trattata in modo specifico dai Principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a detta fattispecie.
Se ricorre una simile situazione occorre fare riferimento a quanto previsto dal Principio contabile OIC 11 – “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, in base al quale: «Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente[2]:
a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
b) alle finalità e ai postulati di bilancio».
Per quanto riguarda i piani di stock option, non si ravvedono all’interno dei Principi contabili nazionali disposizioni applicabili in via analogica (punto a)), per cui il redattore del bilancio deve sviluppare una propria politica contabile facendo riferimento alle finalità e ai postulati del bilancio (punto b)).
Al riguardo, è possibile fare riferimento ai Principi contabili internazionali IAS/IFRS e, in particolare, all’IFRS 2 – “Pagamenti basati su azioni”.
Infatti, in assenza di una specifica regola dei Principi contabili nazionali, il par. 7 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte dell’OIC 11 chiarisce che: «Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell’OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata».
Alla luce di detta previsione, la Scheda precisa che, per poter prendere a riferimento il Principio internazionale IFRS 2, è necessario verificare che detto principio risulti conforme ai seguenti postulati previsti dal par. 15, OIC 11:
- prudenza;
- prospettiva della continuità aziendale;
- rappresentazione sostanziale;
- competenza;
- costanza nei criteri di valutazione;
- rilevanza;
- comparabilità.
La contabilizzazione dei piani di stock option per i soggetti OIC applicando la metodologia prevista dall’IFRS 2
Prima di verificare la compatibilità delle previsioni dell’IFRS 2 rispetto ai predetti postulati del bilancio OIC, occorre riepilogare, seppure sinteticamente, il contenuto e le finalità di detto Principio contabile internazionale.
L’IFRS 2 è il Principio contabile che nel sistema IAS/IFRS disciplina il trattamento dei pagamenti basati su azioni, rappresentati da tutte quelle operazioni in cui una società regola una prestazione di beni o servizi ricevuta (incluse, in particolare, le prestazioni di lavoro da parte dei dipendenti) mediante:
- assegnazione di strumenti di capitale (comprese azioni e opzioni su azioni) della società (o di società appartenenti al medesimo gruppo);
- pagamenti per cassa basati sul prezzo o sul valore delle azioni della società o di altri strumenti rappresentativi di capitale della società stessa (o di società appartenenti al medesimo gruppo).
La contabilizzazione dei beni o servizi ricevuti o acquisiti dall’impresa nell’ambito di un’operazione con pagamento basato su azioni deve avvenire nel momento in cui l’impresa ottiene i beni o riceve i servizi.
Nel caso in cui l’operazione preveda il regolamento con strumenti rappresentativi di capitale occorre rilevare un incremento del patrimonio netto e, in contropartita, la corrispondente voce di costo di Conto economico (ovvero costo del lavoro qualora si tratti di servizi erogati dai dipendenti)[3].
Nello specifico, qualora le azioni, o i diritti d’opzione su azioni assegnati a dipendenti maturino immediatamente, si presume che gli stessi rappresentino il corrispettivo per servizi già resi, per cui verrà rilevato il costo alla data in cui i diritti d’opzione su azioni sono concessi.
Invece, qualora i diritti d’opzione maturino solo a condizione che i dipendenti abbiano completato un determinato periodo di servizio, si presume che i servizi siano forniti lungo il relativo arco temporale e, conseguentemente, il costo sarà contabilizzato per competenza lungo tale periodo.
L’importo da rilavare in bilancio (come costo del lavoro e incremento di patrimonio netto) è pari al fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, qualora sia possibile stimarlo attendibilmente, mentre se ciò non è possibile (caso che si presenta, in generale, per le azioni assegnate ai dipendenti, ove è impraticabile stimare in maniera attendibile il fair value dei servizi lavorativi prestati), allora occorre fare riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.
In tale ultimo caso, l’impresa deve stimare il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale in base ai prezzi di mercato, mentre, in assenza di prezzi di mercato, occorre fare riferimento a metodologie valutative che consentano di determinare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti, alla data di misurazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
Nel caso di servizi prestati dai dipendenti, la valutazione delle azioni o diritti di opzione su azioni avverrà alla data in cui detti strumenti sono assegnati, ovvero alla data in cui avviene la stipula dell’accordo tra il dipendente e la società.
In conclusione, in presenza di piani di stock option regolati con strumenti rappresentativi di capitale è dunque prevista in base all’IFRS 2 la rilevazione del costo a Conto economico, lungo la durata del piano, in contropartita a una riserva di patrimonio netto[4].
A tale riguardo, la Scheda evidenzia che non si ravvedono incompatibilità tra quanto previsto dall’IFRS 2 e i postulati del bilancio previsti dall’OIC 11.
Infatti, non vi è un problema di prudenza, in quanto la contabilizzazione della riserva è controbilanciata da un costo che viene rilevato a Conto economico per competenza, ossia quando i servizi sono ricevuti.
Inoltre, l’IFRS 2 consente di rappresentare in bilancio l’effettivo costo sostenuto dalla società per i servizi resi dai dipendenti e, pertanto, fornisce una rappresentazione sostanziale della remunerazione del personale, che è pagato tramite azioni.
Conseguentemente, secondo la Scheda, nulla vieta che il redattore del bilancio possa sviluppare una propria politica per la contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant prendendo a riferimento le disposizioni dell’IFRS 2.
In tal caso, la società applica tale politica contabile a tutti i piani di stock option/stock grant e considera i requisiti di informativa previsti dal medesimo Principio.
ESEMPIO 1 – RILEVAZIONE CONTABILE PIANO DI STOCK OPTION
Si consideri il caso della società Alfa S.p.A. che ha deliberato il 1° gennaio 2025 un piano di stock grant che prevede l’assegnazione gratuita di 10.000 azioni del valore nominale di 10 euro ciascuna, dunque del valore nominale complessivo di 100.000 euro, ai propri dipendenti a condizione che rimangano in servizio per i prossimi 5 anni. Il fair value (valore equo) delle azioni al momento della delibera è pari a 80 euro ciascuna, per cui il fair value complessivo del piano è di 800.000 euro.
Si ipotizzi, per semplicità, che tutti i dipendenti assegnatari delle azioni rimangano in servizio per i 5 anni del piano di stock grant[5].
Sulla base della metodologia prevista dall’IFRS 2 Alfa S.p.A. rileva il costo del piano di stock grant per competenza lungo la durata quinquennale del piano, iscrivendo ogni anno 1/5 del fair value, ovvero 160.000 euro, tra i costi per il personale, con contropartita una riserva nel patrimonio netto.
La scrittura è la seguente.
| Costo del personale (B.9) | a | Riserva da stock option | 160.000 | 160.000 |
Al termine del piano quinquennale (31 dicembre 2029), le azioni vengono effettivamente assegnate ai dipendenti e la riserva complessiva che si sarà formata, pari a 800.000 euro, è imputata al capitale sociale per il valore nominale, mentre per la parte eccedente è imputata alla riserva sovrapprezzo azioni.
| Riserva da stock option | a | Diversi | 800.000 | |
| Capitale sociale | 100.000 | |||
| Riserva sovraprezzo | 700.000 |
Il trattamento fiscale dei piani di stock option avviati prima delle novità della Legge di bilancio 2025
Per quanto riguarda i piani di stock option avviati negli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, il trattamento fiscale applicabile in caso di contabilizzazione effettuata ai sensi dell’IFRS2, anche per i soggetti OIC, è improntato sul principio di derivazione rafforzata, in base alla quale si assumono, ai fini fiscali, le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni adottate in bilancio.
Ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, TUIR, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. n. 244/2016, il quale ha esteso la derivazione rafforzata, già prevista per i soggetti IAS avviati, anche ai soggetti che adottano i Principi contabili nazionali (diversi dalle micro-imprese).
A fronte di detta estensione, si sono rese applicabili anche ai soggetti OIC, «in quanto compatibili», le disposizioni attuative della derivazione rafforzata dettate per i soggetti IAS/IFRS con il D.M. n. 48/2009 e il D.M. 8 giugno 2011.
Nell’occasione, dette norme attuative sono state revisionate con il D.M. 3 agosto 2017, che reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (“Decreto IAS II”), nonché di coordinamento della normativa prevista dai D.M. n. 48/2009 (“Decreto IAS I”) e D.M. 8 giugno 2011, per i soggetti IAS/IFRS ai fini dell’applicazione ai soggetti “Nuovi OIC” a norma dell’art. 83, comma 1-bis, TUIR.
Ciò premesso, la Scheda evidenzia come si possa ritenere che, benché l’art. 2, comma 1, lett. b), D.M., non richiami espressamente l’art. 6, Decreto IAS II, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, si applica al bilancio ITA GAAP, la qualificazione e l’imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito derivante dal piano di stock option contabilizzato secondo l’IFRS 2 possano trovare riconoscimento fiscale[6].
Ciò in quanto, nel caso di specie, in applicazione del Principio OIC 11, la contabilizzazione delle stock option, è stata mutuata nel proprio bilancio la medesima impostazione contabile prevista dal Principio IFRS 2.
Ragioni di coerenza sistematica e di non discriminazione tra soggetti IAS e OIC adopter inducono, pertanto, a ritenere che, in relazione al medesimo fatto gestionale, a parità di trattamento contabile debba essere adottato un altrettanto coerente trattamento fiscale.
In considerazione di quanto sopra, la Scheda ritiene che le qualificazioni di bilancio derivanti dalla corretta applicazione del combinato disposto dei Principi contabili OIC 11 e IFRS 2, per quanto riguarda i costi del lavoro rilevati a Conto economico in contropartita con l’incremento del patrimonio netto, possano trovare riconoscimento fiscale anche per i soggetti OIC adopter.
Dunque, tali costi, determinati sulla base del fair value degli strumenti di capitale assegnati ai dipendenti e contabilizzati per competenza lungo la durata del piano di stock option risulteranno deducibili ai fini IRES.
Ad analoghe conclusioni perviene la Scheda con riferimento all’IRAP, stante il principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale, a condizione che i componenti negativi derivanti dall’applicazione dell’IFRS 2 siano stati correttamente contabilizzati a Conto economico quali spese del personale.
A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 5–9, D.Lgs. n. 446/1997: «è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo».
Di conseguenza, i componenti negativi in esame assumono rilevanza fiscale anche ai fini IRAP, se e nella misura in cui detti oneri siano classificabili, ai sensi dei Principi contabili applicati dall’impresa, tra i costi per il personale individuati dall’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997, e nei limiti ivi previsti.
Il trattamento fiscale dei piani di stock option avviati dopo le novità della Legge di bilancio 2025
Le conclusioni circa la deducibilità per competenza, in base alla derivazione rafforzata, dei costi del lavoro rilevati a Conto economico in contropartita alla riserva di patrimonio netto, lungo il piano di stock option, mutano radicalmente per i piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi.
Ciò in quanto con l’art. 1, comma 862, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stato aggiunto all’art. 95, TUIR, il nuovo comma 6-bis, in base al quale:
«Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a Conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni».
Come chiarito nella Relazione illustrativa al DDL bilancio 2025, con detta novità i costi derivanti dai piani di stock option sono trattati alla stregua di accantonamenti per oneri futuri.
Infatti, solo al momento dell’assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso, è consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito e non più per competenza lungo la durata del piano stesso.
Ne deriva che per i piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, la deduzione dei componenti negativi, rilevati in applicazione delle regole contenute nell’IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, sarà ammessa solo al momento dell’avvenuta assegnazione delle azioni ai beneficiari del piano[7].
Qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da stock option assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili.
La richiamata Relazione illustrativa precisa, inoltre, che il suddetto nuovo regime di deducibilità si applica, per ragioni di coerenza sistematica, anche ai soggetti che adottano in bilancio i Principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11.
In merito all’identificazione delle operazioni da assoggettare alla nuova disciplina, la Scheda ricorda che l’art. 1, comma 863, Legge di bilancio 2025, precisa che: «le disposizioni di cui al comma 862 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi».
Pertanto, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2025 sono applicabili a tutte le nuove offerte di stock option o stock grant effettuate nei confronti dei dipendenti i cui oneri correlati sono rilevati contabilmente, in ossequio al Principio contabile IFRS 2, per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
Si tratta del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Invece, i costi del lavoro riferiti a offerte effettuate ai dipendenti in esercizi precedenti, anche se iscritti a Conto economico nell’esercizio 2025 o successivi, continueranno ad assumere rilevanza fiscale per competenza secondo il principio di derivazione rafforzata ai sensi dell’art. 6, D.M. 8 giugno 2011.
La Scheda non precisa il trattamento IRAP relativo al caso di piani di stock option avviati a partire dall’esercizio 2025, ma questo dovrebbe essere analogo al caso precedente, in quanto le modalità di rilevazione contabile, in base all’IFRS 2, non cambiano e dunque continua ad applicarsi il principio di “presa diretta” dal bilancio che caratterizza il tributo regionale.
Natura delle riserve da stock option rilevate dopo le novità della Legge di bilancio 2025
Da ultimo, la Scheda fornisce specifici chiarimenti in merito alla natura delle riserve da stock option o stock granting connesse a operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri siano rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025, nel periodo intercorrente tra la data di offerta (grant date) e quella di maturazione (vesting period).
In base a quanto previsto dall’art. 6, D.M. 8 giugno 2011, la riserva da stock option o stock granting iscritta in contropartita degli oneri rilevati a Conto economico assume, in linea generale, natura di riserva di capitali.
La Relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2025 afferma, tuttavia, che «qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da stock option assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili».
Il Legislatore ha pertanto condizionato l’eventuale conversione della natura della posta in oggetto da riserva di capitale a riserva di utili (ai fini fiscali) alla circostanza che le opzioni non vengano in concreto esercitate.
Ne deriva che con riferimento ai piani di stock option disciplinati dalla nuova normativa gli incrementi di patrimonio netto assumo natura di riserva di capitali se i diritti di opzione sono esercitati e di riserva di utili se tali diritti non sono esercitati.
[1] Per approfondimenti sulle predette istruzioni sia consentito il rinvio ai seguenti articoli di G. Gavelli – F. Giommoni, “Diritto di superficie a tempo, canoni rilevati come nell’affitto”, in Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2025, pag. 23; “Derivati di copertura, bivio sui flussi finanziari dopo il recesso anticipato”, in Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2025, pag. 19; “TCF e principi contabili: obbligazioni convertibili da gestire in tre passaggi”, in Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2025, pag. 21.
[2] Cfr. par. 4, “Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC”.
[3] Occorrerà, invece, rilevare in contropartita una passività (verso fornitori o dipendenti) nel caso di un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.
[4] Si precisa che, in caso di piani di stock option relativi ad azioni della controllante che sono assegnate ai dipendenti o amministratori di una società controllata, la controllante deve rilevare un incremento nel valore della partecipazione nella controllata, con contropartita una riserva specifica del (proprio) patrimonio netto. La controllata dovrà rilevare a Conto economico, come costo del lavoro, un importo corrispondente al fair value delle stock option della controllante alla data di delibera del piano, imputato per competenza lungo il periodo di maturazione, con contropartita una specifica riserva del (proprio) patrimonio netto.
[5] Qualora, invece, la società dovesse stimare che, ad esempio, soltanto il 50% del diritto di assegnazione maturerà, in funzione dei dipendenti che si ipotizza rimangano in azienda per tutti i 5 anni del piano, allora imputerà in bilancio soltanto il 50% del fair value del piano di stock grant.
[6] L’art. 6, Decreto IAS II, prevede, al comma 1, che i componenti negativi imputati a Conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’art. 83, TUIR.
Il comma 2 precisa che i maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell’IFRS 2 a seguito di un’operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra società del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia ai fini IRES che IRAP.
[7] Da precisare che detto regime di tassazione “per cassa” si applica, ma, a partire dal 2026, anche ai piani di stock option regolati per cassa. L’art. 1, commi 131-132, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha infatti previsto che le disposizioni di cui all’art. 95, comma 6-bis, TUIR, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel periodo d’imposta 2026.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
