La classificazione contabile dei derivati di copertura orienta anche la rilevanza IRAP

La Cassazione n. 18954/2026 conferma che i derivati regolati per differenziale mantengono natura finanziaria anche quando sono stipulati con finalità di copertura. La classificazione contabile dipende dalla modalità di regolamento, non dalla funzione economica dello strumento: solo la consegna fisica del sottostante può attrarre l’operazione nella gestione caratteristica. Ne deriva l’esclusione dei differenziali dalla base imponibile IRAP, in quanto estranei alle aree A) e B) del conto economico.

Per l’OIC 32, un derivato regolato mediante liquidazione del differenziale, senza consegna fisica del sottostante, resta uno strumento finanziario e mantiene tale natura anche se stipulato con finalità di copertura: la funzione economica dello strumento non ne muta la classificazione contabile in bilancio.

Da questa classificazione discende il riflesso fiscale: la Cassazione n. 18954/2026 conferma che il differenziale resta escluso dal calcolo del valore della produzione ai fini IRAP ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, a prescindere dalla finalità di copertura – verificare quindi sempre la modalità di regolamento del derivato prima di attribuirgli rilevanza IRAP.

La nozione di derivato e il discrimine contabile dell’OIC 32

Un derivato è, per l’OIC 32 (par. 11) e per l’art. 2426, comma 2, c.c., uno strumento finanziario il cui valore varia in funzione di un sottostante (tasso, prezzo di merci, cambio, indice), che non richiede un investimento netto iniziale significativo e che è regolato a data futura. La qualificazione contabile non dipende dalla finalità per cui l’impresa lo utilizza – copertura, trading o arbitraggio – ma da un unico discrimine, previsto dall’art. 2426, comma 3, c.c.: se il contratto prevede la consegna fisica del sottostante, esce dal perimetro dei derivati e diventa una vera operazione di compravendita, attratta nella gestione caratteristica; se invece si risolve nella liquidazione di un differenziale, resta uno strumento finanziario, indipendentemente dal fatto che sia collegato a un rischio dell’attività tipica dell’impresa.

Questo discrimine – fisico contro finanziario – è il punto di partenza per comprendere perché anche i derivati sottoscritti con finalità di copertura non escano, sul piano contabile, dall’area finanziaria del bilancio.

La collocazione in bilancio: aree C e D del Conto economico

Le variazioni di fair value dei derivati non di copertura sono rilevate, secondo l’OIC 32, nella sezione D) del Conto economico, alle voci D.18.d (rivalutazioni) e D.19.d (svalutazioni)–“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Per i derivati di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge), la parte efficace della variazione di fair value confluisce invece in un’apposita riserva di patrimonio netto, riclassificata a Conto economico solo al manifestarsi del flusso coperto, mentre l’eventuale componente inefficace transita direttamente a Conto economico nella medesima sezione D).

In entrambi i casi, dunque, il derivato resta estraneo alle aree A) e B) del Conto economico – quelle che compongono il valore e i costi della produzione ai fini civilistici, e che costituiscono, come si vedrà, la base di partenza per il calcolo dell’IRAP.

Il caso deciso dalla Cassazione: swap di copertura su commodities

Su questo impianto contabile si è innestata una vicenda giudiziaria di lungo corso, decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 18954/2026: una società di capitali operante nella commercializzazione di petrolio e prodotti raffinati aveva stipulato contratti swap a copertura del rischio di oscillazione del prezzo del greggio. In sede di verifica, l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che i differenziali generati da tali swap, avendo natura di operazioni finanziarie (liquidazione del differenziale, senza consegna fisica della merce), andassero contabilizzati nella sezione finanziaria del Conto economico.

I giudici di merito avevano, invece, ritenuto che, trattandosi di derivati di copertura del rischio tipico dell’attività caratteristica della società, il differenziale dovesse essere ricondotto alla gestione caratteristica, richiamando in via analogica il principio di simmetria dell’art. 112, comma 2, TUIR, dettato ai fini IRES.

Il riflesso fiscale: l’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, e l’esclusione dall’IRAP

La Cassazione ribalta questa impostazione, affermando che la finalità di copertura non muta la natura finanziaria dello strumento: anche uno swap collegato a un rischio dell’attività tipica resta, se liquidato per differenziale, un’operazione finanziaria in senso proprio. Ne discende l’applicazione dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, che determina la base imponibile IRAP delle società di capitali OIC adopter come differenza tra le voci A) e B) dell’art. 2425, c.c., con l’effetto di escludere qualunque componente classificato nelle aree C) o D): il differenziale del derivato, ovunque tra le 2 sia collocato, resta quindi irrilevante ai fini IRAP.

La Corte ha inoltre escluso la rilevanza, ai fini IRAP, del richiamo all’art. 112, TUIR, operato dai giudici di merito, trattandosi di una disposizione dettata specificamente ai fini IRES e non estensibile in via analogica al diverso tributo regionale.

Il principio conferma, in sede giurisdizionale, quanto l’Agenzia delle Entrate aveva già affermato con la risposta a interpello n. 249/2022 per i derivati con finalità di trading: la sentenza ne estende ora esplicitamente la portata anche ai derivati con finalità dichiarata di copertura, chiudendo un varco interpretativo che i giudici di merito avevano tentato di aprire.

Indicazioni operative

Per i professionisti che assistono imprese che utilizzano strumenti derivati collegati a rischi di prezzo delle materie prime o ad altri rischi dell’attività caratteristica, la sentenza suggerisce alcune verifiche:

  • accertare, per ciascun derivato, la modalità di regolamento contrattualmente prevista: solo la consegna fisica del sottostante consente la collocazione nella gestione caratteristica, mentre la liquidazione del differenziale mantiene lo strumento nell’area finanziaria, indipendentemente dalla finalità di copertura;
  • non attribuire più rilievo, ai fini IRAP, alla distinzione tra derivati di copertura e derivati di trading, ormai superata sia in via amministrativa (risposta a interpello n. 249/2022) sia in sede giurisdizionale (Cass. n. 18954/2026);
  • monitorare l’esito della Post Implementation Review dell’OIC 32, attualmente in corso: la bozza di emendamenti posta in consultazione propone di ricondurre i differenziali dei derivati gestionali alla sezione operativa del bilancio, con un possibile effetto di segno opposto sulla rilevanza IRAP per i bilanci futuri;
  • verificare la classificazione contabile adottata negli esercizi pregressi per i derivati di copertura in essere, alla luce del principio ora confermato dalla Cassazione, specie in vista di eventuali contestazioni su annualità non ancora prescritte.

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