Bozza in consultazione dell’OIC 21: il trattamento dei dividendi

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE, la bozza in consultazione dell’OIC 21, dedicato ora solo alle “Partecipazioni” e non più a “Partecipazioni e azioni proprie” (il trattamento delle azioni proprie è ora disciplinato nella bozza del principio contabile OIC 28 dedicato al Patrimonio netto), contiene importanti novità per quanto concerne il trattamento dei dividendi.

I dividendi costituiscono dei componenti positivi di reddito che devono essere classificati nella voce C.15 di conto economico “Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.

Per quanto riguarda il momento di rilevazione il principio contabile OIC 21 attualmente ancora in vigore (ante modifiche D.Lgs. 139/2015) prevede una duplice possibilità.

In linea generale i dividendi vanno rilevati quali crediti verso la società partecipata nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della partecipata stessa di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

I dividendi vanno pertanto contabilizzati nel rispetto del principio di competenza nel momento in cui sorge il relativo diritto di credito, con la seguente scrittura:

d          Credito vs società controllata                         a          Dividendi

In deroga alla regola base, alla società controllante-beneficiaria era consentita, dall’OIC 21 ante D.Lgs. 139/2015, la rilevazione anticipata dei dividendi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata-pagante fosse stato approvato dal suo organo amministrativo anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.

Inoltre, le società controllanti, a condizione che avessero pieno dominio sull’assemblea della controllata, potevano anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvava il progetto di bilancio.

La bozza dell’OIC 21 attualmente in consultazione ha eliminato questa possibilità di deroga, che valeva in ogni caso solo nel caso di dividendi da società controllate.

Diventa così possibile rilevare i dividendi solo nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell’esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il provento finanziario.

Pertanto, la controllante iscrive il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

In sede di redazione del bilancio 2016, fermo restando la definitività di quanto previsto dalla bozza dell’OIC 21, ci troveremo pertanto a non poter più rilevare “anticipatamente” i dividendi delle controllate, creando pertanto, nelle holding abituate ad utilizzare tale metodo di rilevazione, una sorta di “vuoto” di proventi finanziari nel 2016: il dividendo deliberato in sede di approvazione del bilancio 2015 nel corso del 2016 da parte della controllata è già stato contabilizzato a provento nel bilancio 2015 della controllante che non potrà pertanto più rilevarlo nel 2016.

Ricordiamo infine che, dal punto di vista fiscale, i dividendi corrisposti da soggetti IRES ad altri soggetti IRES sono esclusi da tassazione nella misura del 95% (articolo 89 Tuir) e la tassazione avviene secondo il principio di cassa.

Pertanto in sede di iscrizione per competenza di un dividendo il cui incasso avviene nell’esercizio successivo, si verifica una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale, con la necessità di rilevare nell’esercizio di contabilizzazione le imposte differite per la parte di dividendo non assoggettato a tassazione: imposte differite che saranno rigirate nell’esercizio di incasso del provento.

È prevedibile, tuttavia, che il venire meno della modalità di “rilevazione anticipata” ridurrà i casi di discrasia tra esercizio di contabilizzazione e quello di incasso dei dividendi.

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