Affitto coattivo di terreni agricoli del de cuius e limiti testamentari

Il passaggio generazione rappresenta, nel comparto primario, uno dei momenti maggiormente critici, in quanto su di esso grava il rischio di un’eccessiva polverizzazione del patrimonio terriero, con conseguente ed inevitabile riduzione dell’indice di competitività delle aziende agricole.

A tal fine, il Legislatore, in occasione della riforma dei contratti agrari, avvenuta a mezzo della L. 203/1982, ha introdotto una norma avente il precipuo scopo di favorire la conservazione e la continuità dell’attività di coltivazione, incentivando, al contempo, la permanenza della coltivazione in ambito famigliare.

Ai sensi dell’articolo 49, L. 203/1982, infatti, è previsto che, nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di coltivatori diretti o Iap (imprenditori agricoli professionali), hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi, anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.

La ratio della norma, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, a suo tempo chiamata a esprimersi in merito a possibili profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 41 e 42, Costituzione, con l’ordinanza n. 597/1988, ha affermato che “è da individuarsi nell’esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell’imprenditore agricolo, l’integrità dell’azienda e la continuità e l’unità dell’impresa e, pertanto, la garanzia di continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito ad uno di essi a danno degli altri, bensì nel più ampio quadro dell’interesse pubblico alla conservazione di un’impresa produttiva.”.

La norma trova applicazione al rispetto dei requisiti richiesti consistenti nell’essere qualificati quali coltivatori diretti e/o Iap, nonché di aver esercitato e di continuare a esercitare, al momento dell’apertura della successione un’attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius (in tal senso, la sentenza n. 2254/2013 e l’ordinanza n. 34411/2022).

Tale esercizio, tuttavia, come ampiamente evidenziato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, non deve essere stato esercitato in forza di un regolare contratto agrario; infatti, in tal caso, si azionerebbe in automatico la previsione del comma 3, dell’articolo 49, L. 203/1982, che stabilisce che i contratti agrari non si sciolgono in ragione della morte del concedente (in tal senso, Cassazione n. 11874/1999, Cassazione n. 4975/2001, Cassazione n. 17006/2015, Cassazione n. 19412/2016).

La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 19340/2024, si è occupata di una casistica, fino a ora non ancora affrontata, e consistente nel definire se un figlio, che in quanto tale risulta legittimario del de cuius, ai sensi dell’articolo 536, cod. civ., escluso dal testamento in quanto avente già ricevuto beni, e che non ha ritenuto di dover attivare l’azione di riduzione prevista dall’articolo 556, cod. civ. e atta a tutelare gli eredi dalla violazione della legittima, abbia o meno il diritto ad agire, ai sensi dell’articolo 49, L. 203/1982.

La Corte di cassazione, nel suo ragionamento, parte dal presupposto che la soluzione non può essere trovata attingendo esclusivamente ai principi del diritto successorio, ma anche a quelli derivanti dall’articolo 49, L. 203/1982 che, come visto, rappresenta una norma speciale.

In ragione della ratio che sottende la norma speciale e al sussistere dei requisiti richiesti, la Corte di cassazione conclude affermando che “In materia di contratti agrari, l’erede legittimario (nella specie il figlio) che sia stato escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto in vita un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e si trovi, per tale ragione, nell’impossibilità di impugnare il testamento con l’azione di riduzione, ha titolo per esercitare l’azione di cui all’art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, ricorrendo le condizioni indicate da tale norma, può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e di essere considerato affittuario delle stesse.”.

In ragione della ratio della norma e delle motivazioni addotte per il superamento del vaglio costituzionale, l’erede potrà procedere all’acquisto delle quote dei terreni in capo agli altri coeredi, in forza di quanto stabilito dall’articolo 8, D.Lgs. 228/2001, che ha esteso le regole dell’articolo 4, L. 97/1994, originariamente applicabili ai soli terreni ubicati nei Comuni montani a tutto il territorio nazionale, ovviamente al rispetto dei requisiti richiesti.

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