Trasformazione della società di servizi in S.T.P.

Come già visto in nostri precedenti contributi, spesso uno Studio professionale viene gestito anche tramite una c.d. società di servizi, che si occupa dello svolgimento delle attività meramente strumentali (prima fra tutte la raccolta ed elaborazione dati) e che è titolare dei rapporti e dei beni funzionali all’esercizio dell’attività (ad es. dipendenti, locazione o proprietà dell’immobile, attrezzature, utenze etc.).

Ora, con l’avvenuta istituzione delle società tra professionisti (STP) ad opera della L. 183/2011, può essere opportuna una gestione unitaria dello Studio da parte di un unico soggetto, appunto di una STP, abbandonando quindi il modello “duale” professionista o Studio Associato/società di servizi, descritto nel paragrafo precedente.

Tra i vari motivi di opportunità possiamo senza dubbio annoverare da un lato la creazione di una struttura sicuramente più efficace nella gestione dei processi aggregativi, dall’altro il superamento di ogni dubbio circa la fattibilità o meno di una determinata attività da parte della società di servizi (al riguardo vedasi il mio precedente contributo https://mpopartners.com/articoli/operazioni-straordinarie-societa-servizi-studi-esercitati-solo-mediante-ced/ ).

In caso di Studio già gestito (anche) tramite una società di servizi “tradizionale” la strada ottimale è sicuramente quella di “trasformare” detta società in una STP.

Questo è possibile perché, la STP non costituisce un genere autonomo di modello societario (per un’analisi più approfondita dell’istituto della STP si rimanda a https://mpopartners.com/articoli/stp-operazioni-aggregazioni-studi/ ).

Di seguito i principali passaggi di detta operazione.

Continua a leggere su https://mpopartners.com/articoli/trasformazione-societa-servizi-stp/

 

 

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