Novità dal T.A.R. sulle attività professionali esercitate da società di capitali

Il tema dell’esercizio di attività c.d. riservate da parte di società di capitali (non S.T.P.) è sicuramente uno dei più complessi e più controversi nel panorama del mondo professionale italiano.  

Va premesso che tale fenomeno può essere inquadrato sotto molteplici punti di vista giuridici: penale, civile, deontologico-previdenziale etc.

E, spesso, non si possono non rilevare alcune contraddizioni o lacune (perlomeno apparenti) della  normativa di volta in volta applicabile.

In un precedente contributo ho parlato dei rischi, anche di carattere penale, relativi allo svolgimento delle c.d. attività riservate da parte di soggetti non iscritti agli Albi, con particolare riferimento alla prestazione delle stesse da parte di una società di capitali quando la stessa, che svolge l’attività di CED/società di servizi, non sia affiancata da un professionista (individuale/Studio Associato/STP).

In detto articolo concludevo che la totale assenza di una figura professionale concreta seriamente il rischio di risvolti penali e, più precisamente, di una condanna per esercizio abusivo di professione.

In un altro, più recente contributo, ho analizzato una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. ord. n. 39028 del 09/12/2021), secondo la quale “prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali” (va detto, comunque, che nel caso di specie si dibatteva sul diritto o meno al pagamento di una consulenza in ordine alle cause della rottura di alcune bottiglie di spumante, quindi non in una materia c.d. riservata).

Di recente, sul tema, è intervenuto anche il giudice amministrativo.

Il T.A.R. Piemonte, infatti, con la sentenza n. 702 del 29/07/2022, si è occupato del caso di un appalto pubblico avente ad oggetto il “servizio di amministrazione del personale, rilevazione delle presenze e gestione timesheet” aggiudicato ad una società di capitali – non S.t.p., che pur si avvaleva, per lo svolgimento delle attività c.d. riservate, di professionisti abilitati.

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