Le nuove regole fiscali per la cessione di quote negli studi associati

Un cambio di paradigma normativo

La riforma fiscale introdotta dal Decreto Irpef-Ires del 2024 segna una svolta significativa nella regolamentazione della cessione di quote di partecipazione negli studi associati. Questo intervento normativo, approvato definitivamente dal Governo, mira a chiarire il quadro fiscale di riferimento e a promuovere operazioni di aggregazione tra studi professionali. Tuttavia, molte questioni restano aperte, soprattutto in ambiti strategici per il settore.

 

Il problema precedente

Prima della riforma, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in associazioni professionali era caratterizzata da numerose ambiguità. In assenza di una disciplina chiara, in dottrina si discuteva se tali plusvalenze dovessero essere trattate come:

  • redditi di lavoro autonomo, similmente alla cessione della clientela prevista dall’articolo 54 del TUIR;
  • redditi diversi o addirittura non imponibili.

La nuova normativa elimina queste incertezze introducendo regole chiare e uniformi.

 

Redditi da lavoro autonomo e tassazione separata per la cessione di quote

Il cuore della riforma è rappresentato dall’articolo 17, lettera g-ter) del TUIR, che introduce il principio di onnicomprensività. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni o società riferibili ad attività artistiche o professionali sono ora considerate redditi da lavoro autonomo. Qualora i corrispettivi siano percepiti nello stesso periodo d’imposta, anche se frazionati in più rate, trova applicazione la tassazione separata.

La logica alla base di questa modifica è l’assimilazione delle partecipazioni a “beni di secondo grado“, correlati agli elementi immateriali sottostanti, come la clientela. Di conseguenza, l’intervento legislativo tende a semplificare e uniformare il trattamento fiscale con quello di altre componenti del reddito da lavoro autonomo.

 

Ambito di Applicazione

La riforma riguarda:

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