La cessione dello studio professionale alla luce dell’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/72

Premessa

La qualificazione fiscale della cessione dello studio professionale rappresenta da decenni un nodo interpretativo complesso collocato al crocevia tra diritto tributario, diritto civile e disciplina delle professioni regolamentate. L’intervento del D.Lgs. 192/2024, che ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972 anche ai trasferimenti di studi professionali, ha segnato un punto di svolta, recependo orientamenti dottrinali e giurisprudenziali maturati nel tempo e allineando l’ordinamento interno ai principi dettati dall’Unione Europea.

 

Il quadro normativo, dottrinale e giurisprudenziale

L’art. 2, D.P.R. 633/1972 definisce le cessioni di beni rilevanti ai fini IVA. Infatti, il comma 3, lett. b), esclude dal campo di applicazione dell’imposta “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale “. La norma, in linea anche con le direttive Comunitarie, trova il suo fondamento nell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE il quale prevede che “In caso  di  trasferimento  a  titolo  oneroso  o  gratuito  o  sotto forma di  conferimento a  una  società  di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri  possono  considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente. Gli Stati  membri  possono  adottare  le  disposizioni  necessarie  ad evitare distorsioni della  concorrenza,  qualora  il  beneficiario non sia un soggetto passivo totale.   Possono   inoltre  adottare  le  misure  utili  a  prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’applicazione di questo articolo”.

Per lungo tempo, tuttavia, la prassi amministrativa italiana ha ritenuto che lo studio professionale non potesse essere assimilato a un’azienda, in quanto l’attività del professionista non costituisce esercizio di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c. Tale impostazione ha generato un disallineamento rispetto al diritto unionale valorizzando la funzionalità del complesso trasferito più che la natura soggettiva del cedente.

Su tali argomenti la dottrina civilistica tradizionale ha sostenuto che l’attività professionale, essendo fondata sull’”intuitus personae”, non possa dar luogo a un’azienda in senso tecnico (Cfr. Cian, L’impresa, in Tratt. dir. priv., 1995). Tuttavia, già dagli anni ’90…

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