Conferimento dello studio individuale in STP e successiva cessione di quote: abuso del diritto?

Con l’introduzione del nuovo articolo 177-bis del TUIR, il legislatore ha previsto la neutralità fiscale per il conferimento dello studio professionale in una Società Tra Professionisti (STP). In particolare, il professionista riceve partecipazioni nella STP per un valore pari al valore fiscalmente riconosciuto delle attività e passività conferite, senza generare plusvalenze immediate. Questo meccanismo consente di favorire la riorganizzazione dell’attività professionale senza impatti fiscali negativi, incentivando l’aggregazione tra professionisti e la crescita dimensionale degli studi professionali.  

Crescerà pertanto, inevitabilmente, il ricorso a conferimenti di studi professionali individuali in STP, con la conseguenza che, qualora nel futuro il professionista conferente intenda cedere il proprio studio, potrà farlo attraverso la cessione di quote della STP. Proprio questa fattispecie, quindi il conferimento di uno studio individuale in una STP, seguito dalla successiva cessione delle quote, potrebbe essere interpretata come una condotta elusiva, dal momento che l’Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tale operazione come cessione indiretta dello studio.  

Ciò in quanto la cessione di quote societarie ha un trattamento fiscale vantaggioso rispetto alla cessione diretta dello studio (per la dimensione dei valori che solitamente hanno gli studi professionali): 

  • in ipotesi diretta dello studio, i redditi percepiti, lato cedente, configurerebbero redditi da lavoro autonomo e sarebbero quindi tassati con aliquota IRPEF (art. 54 TUIR), che, come sappiamo, raggiunge il 43%. 
  • in ipotesi di cessione quote della STP, il cedente generebbe una plusvalenza, ricompresa tra i redditi diversi (art. 67 TUIR), su cui applicare un’imposta del 26%. L’aliquota si ridurrebbe al 18% qualora il cedente rivalutasse preventivamente le quote della STP. 

Per quanto riguarda la sfera puramente aziendale, l’articolo 176 comma 3 del TUIR non lascia spazio a dubbi in quanto è esplicitamente previsto che il conferimento di un’azienda e la successiva cessione di quote non configura abuso del diritto. Sarebbe ottimale che il legislatore esplicitamente estendesse tale previsione al caso del conferimento di uno studio professionale. In mancanza si può ritenere applicabile in analogia, soprattutto alla luce della nozione di abuso del diritto. 

L’abuso del diritto, inizialmente privo di una definizione unitaria, ha trovato una sua sistemazione normativa con il D.lgs. 128/2015, che ha introdotto modifiche all’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Secondo tale previsione,  un’operazione è considerata abusiva se, pur essendo formalmente lecita, determina un indebito vantaggio fiscale privo di ragioni economiche sostanziali. L’elemento discriminante è, pertanto… 

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