Semplicità “ufficiali”

Mentre da studiosi appassionati scorrevamo sulla nostra libreria di casa i tanti e tanti manuali di diritto, l’occhio ci è caduto sulla copia di una Gazzetta Ufficiale, l’unica che abbiamo conservato, romanticamente, nell’era della telematica.

Si tratta della n. 105/2011 del 3/5, parte prima, che accoglie la Circolare 2/5/2001 n. 1 (!!!) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolata “Guida alla redazione dei Testi normativi”, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi Malinconico e che invita “le SSLL …ad assicurare l’applicazione da parte degli uffici di rispettiva competenza”.

Il documento è un vero e proprio gioiello, quasi un monumento del diritto, ma soprattutto dalla sua lettura emerge con forza l’esortazione alla semplicità perchè “…sono troppe le regole cattive e sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per cittadini ed imprese. Come quei rimedi che, nell’intento di curare, ne provocano di nuove e maggiori o comunque generano gravi effetti collaterali”.

Desideriamo qui richiamare alcuni stralci di questa Circolare.

“Il precetto normativo ha la valenza di un ordine. Esso dunque è efficace ed autorevole solo se è preciso, sintetico e chiaro per il destinatario _ ottengono tale risultato le disposizioni brevi, chiare, non involute…la corretta formulazione della disposizione evita qualsiasi ambiguità semantica e sintattica, e persegue gli obiettivi della semplicità espositiva e della precisione di contenuto. Quanto alla brevità, il periodo non contiene incisi complessi, che rendono difficile la lettura e la comprensione del testo…

Quanto alla chiarezza, è necessario ricordare che in sede di attuazione le disposizioni dovranno essere interpretate, anzitutto, nel senso reso palese dal significato proprio della parola…l’esigenza di chiarezza per il legislatore è maggiore quando ad una disposizione si attribuiscono effetti derogatori rispetto ad altre disposizioni a principi generali. In caso contrario, l’interpretazione non potrà che penalizzare l’osservazione di chi invoca l’ampliamento dei propri poteri o diritti”.

E ancora: “Il ricorso a neologismi è consentito solo se essi sono entrati nell’uso corrente della lingua italiana…i termini attinti dal linguaggio giuridico o dal linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, secondo il significato loro assegnato dalla scienza o dalla tecnica che li concerne!!; quanto poi al riferimento ad altri atti “…vano evitati i riferimenti a catena…”.

Ampia parte della circolare è dedicata alla struttura dell’atto normativo che, tra l’altro, nel titolo non deve contenere espressioni generiche e deve contenere l’eventuale carattere derogatorio dell’atto rispetto alla disciplina vigente.

Scendendo agli articoli, essi devono avere una “…propria autonomia concettuale, secondo il criterio di una progressiva logica degli argomenti trattati…è opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo. Orientativamente, è eccessivo un numero di commi eccedenti 10”.

Potrà bastare…

In questa bellissima Italia dobbiamo levare, tutti, un urlo, nel quale nessuna voce prevalga, ma tutti, con forza invochino semplicità.

Nel 2001 poteva sembrare assurdo che qualcuno dovesse disperdere tempo ed energia per invocare semplicità…quanta ingenuità.

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