La rivalutazione dei terreni in dichiarazione

La Legge di Bilancio per il 2024 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

La rivalutazione dei terreni deve essere indicata, alternativamente:

  • all’interno del modello 730, nel quadro M, sezione III-B, denominata “Altri dati – Rivalutazione del valore dei terreni; ovvero
  • all’interno del modello Redditi PF, nel quadro RM, sezione III-B, denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

In particolare, nei due righi che compongono le sezioni devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16% su tale importo.

Si ricorda che i soggetti, che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nei righi M76 e M77, nell’ipotesi di presentazione del modello 730, ovvero nei righi RM76 e RM77, nell’ipotesi di presentazione del modello Redditi PF, devono essere indicati:

  • in colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
  • in colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni;
  • in colonna 4, l’imposta residua da versare, quale differenza tra le due colonne precedenti;
  • in colonna 5, il flag in caso di scelta per il versamento rateale dell’imposta indicata in colonna 4;
  • in colonna 6, il flag se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare indicata nella colonna 4 è parte di un versamento cumulativo.

Si evidenzia che, nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

Nell’ipotesi di versamento cumulativo dell’imposta, collegata a più terreni o più aree, occorre procedere indicando distintamente il valore del singolo terreno o area e la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

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