Il 29.2.2024 scade il versamento dell’imposta di bollo

Scade il prossimo 29.2.2024 il termine per il versamento dell’imposta di bollo, relativa al quarto trimestre dell’anno 2023, sulle fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro. Si rammenta, al riguardo, che il versamento dell’imposta di bollo dovuta per il 2023, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2014, ha le seguenti scadenze:

  • 31.5.2023, in relazione al primo trimestre;
  • 2.10.2023, in relazione al secondo trimestre;
  • 30.11.2023, in relazione al terzo trimestre;
  • 29.2.2024, in relazione al quarto trimestre.

Il versamento in scadenza il 31.5.2023 poteva essere eseguito entro la scadenza successiva, del 2.10.2023, se l’importo dovuto era di importo non superiore a 5.000 euro.

Successivamente, se il versamento in scadenza il 2.10.2023, e relativo ai primi due trimestri, era di importo non superiore a 5.000 euro, poteva essere eseguito entro la terza scadenza del 30.11.2023.

Infatti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo.

Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti modalità di pagamento:

  • mediante addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente;
  • mediante presentazione del modello F24.

Con la prima modalità, il pagamento è eseguito indicando, sull’apposito campo del portale “Fatture e corrispettivi”, il codice Iban del conto corrente intestato al contribuente.

Una volta confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una prima ricevuta attestante l’inoltro della richiesta di pagamento.

Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l’avvenuto pagamento, ovvero l’esito negativo dello stesso.

Con la seconda modalità occorre procedere alla compilazione diretta del modello F24, ovvero all’utilizzo del modello predisposto dall’Agenzia delle entrate e scaricabile dal portale.

Tale modello deve essere pagato come di consueto.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521, per il primo trimestre;
  • 2522, per il secondo trimestre;
  • 2523, per il terzo trimestre;
  • 2524, per il quarto trimestre;
  • 2525, per eventuali sanzioni collegate alla tardività di pagamento;
  • 2526, per eventuali interessi collegati alla tardività di pagamento.

Si evidenzia che, nell’ipotesi di versamento cumulativo, all’interno del modello F24 devono essere separatamente indicati i diversi trimestri, utilizzando codici tributo distinti.

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