Entro il prossimo 31 marzo anche la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4

Entro il prossimo 31 marzo 2014 i sostituti d’imposta devono presentare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4.

Si ricorda infatti che a decorrere dal periodo d’imposta 2012 è diventata obbligatoria la procedura prevista dal D.M. 63/2007 che ha modificato il calendario delle scadenze relative al modello 730 ed ha introdotto importanti novità in merito al flusso delle informazioni tra il CAF (o l’intermediario abilitato) e l’Agenzia delle Entrate.

In particolare la procedura prevede che i CAF – dipendenti ed i professionisti abilitati trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2014 e nelle schede relative alle scelte dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF.

Come previsto poi dal citato D.M. 63/2007 L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4) provvede a:

a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l’attestazione di ricezione delle comunicazioni (modello 730-4). L’attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all’ impossibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d’imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all’invio delle comunicazioni ai sostituti d’imposta;

b) rendere disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni (modello 730-4);

c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni (modello 730-4), l’attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d’imposta.

I sostituti d’imposta devono trasmettere la comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica entro il 31 marzo dell‘anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.

La comunicazione deve contenere:

  • l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;
  • se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;
  • l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

Non sono tenuti a tale adempimento:

  • i sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e/o 2012;
  • l’INPS e i sostituti d’imposta che si avvalgono del service postale tesoro del MEF.

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati relativi al sostituto d’imposta e il codice della sede telematica presso la quale l’Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti dai CAF e dai professionisti abilitati.

In particolare:

  • Nel quadro “Dati del sostituto d’imposta richiedente” va indicato il codice fiscale, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4. Deve poi essere indicato anche il numero di protocollo che è stato attribuito dall’Agenzia delle Entrate all’ultima dichiarazione modello 770 Semplificato presentata nell’anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione (quindi modello 770/2013), rilevabile dalla comunicazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione; se tale modello non è stato presentato deve essere barrata la relativa casella.
  • Il riquadro “Comunicazione sostitutiva” deve essere compilato nel caso in cui uno o più dati già comunicati sono variati (ad esempio, cambio di intermediario o passaggio da Fisconline a Entratel o modifica della sede Entratel); dovrà essere altresì indicato il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

La sezione I del modello si compone poi dei quadri A e B che sono tra loro alternativi:

– il “Quadro A” deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i dati dei modello 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. In particolare la sezione I è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Fisconline; barrando la casella di questa sezione il sostituto richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Fisconline. La sezione II è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel; barrando la casella di questa sezione, il sostituto richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Entratel.

– Il ”Quadro B” deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i dati del modello 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato. In particolare andrà riportato:

– il codice fiscale dell’intermediario incaricato alla ricezione dei mod. 730-4 (colonna 1);

  • il corrispondente codice sede Entratel dell’intermediario (colonna 2);
  • il numero di cellulare dell’intermediario (colonna 3);
  • l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario (colonna 4).

Infine il riquadro “Revoca della comunicazione” va compilato nel caso in cui Il sostituto cessi l’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta mentre il riquadro “Delega del sostituto” è riservato ai sostituti d’imposta che incaricano un intermediario alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti; i dati richiesti in questa sezione devono sempre essere presenti nel caso in cui risulti compilato il quadro B.

Nel riquadro il sostituto deve indicare oltre al proprio codice fiscale anche il codice fiscale dell’intermediario prescelto.

 

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