Contabilità semplificata con soglie da monitorare

Le imprese (diverse dalle società di capitali) che, nel 2023, applicano la contabilità semplificata, devono monitorare i ricavi che conseguono nel periodo d’imposta in corso, al fine di verificare la possibilità di applicare, anche nel 2024, la contabilità semplificata, oppure se il prossimo anno saranno tenute ad adottare la contabilità ordinaria per avvenuto superamento dei limiti.

Lo stesso controllo lo devono fare le imprese che, nel 2023, applicano la contabilità ordinaria, ma avrebbero intenzione (avendone i requisiti) di adottare la contabilità semplificata nel 2024.

Si ricorda, infatti, che, a norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
  • le imprese familiari e aziende coniugali;
  • le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 Tuir percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri della competenza fiscale previsti dall’articolo 109, comma 2, Tuir, quindi in pendenza del regime ordinario, non abbiano superato l’ammontare:

  • di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure;
  • di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le predette soglie sono state innalzate dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prima della quale erano fissate in misura pari a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi e altre attività, è necessario far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ciascuna attività. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.

Inoltre, in caso di inizio attività in corso d’anno, le soglie di ricavi vanno ragguagliate. Ciò significa che laddove l’attività d’impresa, consistente nella prestazione di servizi, fosse stata avviata in data 1.2.2023, il limite di 500.000 euro deve essere riproporzionato rispetto ai giorni dell’anno di effettivo svolgimento dell’attività e, quindi, risulta pari a 500.000 euro × 334/365 = 457.534,25 euro.

Pertanto, se nel corso del 2023 l’impresa in contabilità semplificata:

  • realizza ricavi per un ammontare non superiore a euro 457.534,25, potrà adottare la contabilità semplificata e, quindi, applicare il regime per cassa anche nel 2024;
  • realizza ricavi per un ammontare superiore a euro 457.534,25, per il 2023 resta applicabile la contabilità semplificata, nonché il regime per cassa, ma dal 2024 dovrà applicare il regime di contabilità ordinaria.

Va, infatti, ricordato che il superamento della soglia dei ricavi ha sempre effetto dall’anno successivo e mai dall’anno in corso. D’altro canto, lo stesso vale nell’ipotesi opposta, ossia in caso di non superamento della soglia dei ricavi, con la conseguente possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata dall’anno successivo rispetto a quello di riferimento.

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