Compensazioni rischiose: scarto dell’F24 a sanzione automatica

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto disposizioni sempre più stringenti in relazione all’utilizzo dei crediti in compensazione. Basti pensare che solo qualche mese fa la Manovra correttiva ha abbassato la soglia a 5.000 euro per l’obbligo di apposizione del visto di conformità e ha reso sempre necessario il ricorso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.

In coerenza con tale indirizzo, il comma 990 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha inserito il nuovo comma 49-ter all’articolo 37 D.L. 223/2006 recante la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Per espressa disposizione normativa, se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data in cui è avvenuto l’ordine di pagamento.

Diversamente, se dal controllo risulta che il credito non può essere utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In altri termini, in quest’ultimo caso, il pagamento non è andato a buon fine, con la conseguenza che, se il periodo di sospensione scavalla la scadenza per il versamento, come è fisiologico che sia, scatta automaticamente la sanzione.

La ripetizione del pagamento, poiché oltre termine, non evita la penalità; tuttavia, se accompagnata dal ravvedimento sana la violazione e chiude la partita con il Fisco.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco: insomma, ciò che balza all’occhio è il fatto che non è concesso alcun giorno al contribuente per rifare il pagamento ed evitare la violazione.

Peraltro, atteso che la norma fa riferimento alle compensazioni e ai versamenti, c’è il rischio che lo scarto riguardi l’intero F24. Ciò significherebbe che si avrebbe un omesso versamento sia per la parte di debito compensata sia per parte di debito eventualmente pagata con denaro. Se così fosse converrebbe spezzare il pagamento in 2 deleghe.

A questo punto occorre interrogarsi sulla sanzione applicabile. Al riguardo la norma di riferimento non può che essere l’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, che, in relazione all’indebito utilizzo di crediti, prevede l’applicazione della sanzione nella misura:

  • del 30% in caso di credito esistente;
  • dal 100% al 200% in caso di credito inesistente.

Un altro tema centrale è quello di individuare quali possano essere le compensazioni rischiose che attivano la verifica da parte dell’Agenzia.

Dalla relazione accompagnatoria al DDL di Bilancio si desume che potrebbero essere oggetto di monitoraggio le seguenti situazioni:

  • l’utilizzo del credito per compensare debiti iscritti a ruolo;
  • l’utilizzo in compensazione del credito da parte di un soggetto differente rispetto al soggetto titolare della posizione creditoria;
  • l’utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.

Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della novella normativa, dovranno essere regolate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

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