Ravvedimento operoso in caso di condotte fraudolente

In presenza di violazioni derivanti da condotte connotate da “frode”, è possibile procedere al cd. ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997?


Le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap sono disciplinate dall’articolo 1 D.Lgs. 471/1997.

Tale disposizione, al comma 2, stabilisce che in caso di dichiarazione “infedele” (derivante, ad esempio, dalla indicazione in dichiarazione di costi non inerenti), si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Al comma 3, invece, è previsto che, quando viene posta in essere una “condotta fraudolenta” (è il caso, ad esempio, dell’utilizzo di documentazione falsa per operazioni inesistenti), la sanzione prevista per l’infedeltà è aumentata della metà, e quindi varia dal centotrentacinque al duecentosettanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

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