Le locazioni di immobili destinati ad attività alberghiera – Parte II

Come evidenziato in precedente intervento, è la L. n. 392/1978 a regolamentate i contratti di locazione di immobili destinati all’esercizio di un’attività alberghiera, la quale disciplina, all’articolo 27 e seguenti, anche il caso di cessazione del rapporto locativo per volontà di una delle parti contrattuali, quali:

  • il locatore;
  • il conduttore.

A tal proposito, si ricorda che in caso di cessazione del rapporto derivante da volontà del locatore, quest’ultimo dovrà corrispondere al conduttore un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale che, nel caso delle locazioni alberghiere, è pari a ventuno mensilità dell’ultimo canone corrisposto, mentre per le locazioni di interesse turistico, l’importo è di diciotto mensilità, rapportate all’ultimo canone pagato. Il citato articolo 29, infatti, stabilisce che alla prima scadenza contrattuale (di nove o sei anni a seconda che si tratti di locazione alberghiera o di interesse turistico) il rapporto si rinnova automaticamente, sempreché non intervenga diniego da parte del locatore, ma soltanto per i motivi di cui all’ articolo 29 e con le modalità e i termini ivi previsti.

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