Proroga del credito d’imposta sulle locazioni

Come già affrontato con un precedente contributo, il Legislatore, con l’articolo 28 D.L. n. 34/2020, ha esteso l’ambito applicativo del credito d’imposta riconosciuto sui canoni di locazione pagati, introdotto inizialmente con l’articolo 65 D.L. n. 18/2020.

Con l’articolo 77 D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore interviene ancora una volta, attraverso un ulteriore ampliamento dell’ambito applicativo della sopra richiamata disposizione normativa, quale l’articolo 28 D.L. n. 34/2020. In particolare, le modifiche introdotte con l’articolo 77 D.L. n. 104/2020 riguardano:

  • sia l’aspetto temporale di applicazione della norma agevolativa;
  • e sia l’aspetto soggettivo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, rispetto alla versione originaria il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati spetta anche alle strutture termali e non solo alle strutture alberghiere; di conseguenza anche per tali soggetti è ammesso un credito d’imposta più ampio sotto il profilo temporale, rispetto alla versione inziale.

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