Prorogato il termine per fruire del superammortamento

L’articolo 50 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l’effettuazione degli investimenti che possono beneficiare del superammortamento: in considerazione degli effetti del Covid-19, il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un maggior termine ai contribuenti per poter portare a termine gli investimenti che erano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2019.

In buona sostanza, l’articolo 50 del D.L. Rilancio, modificando l’articolo 1 D.L. 34/2019, consente alle imprese e agli esercenti arti e professioni di effettuare l’investimento agevolato entro il 31 dicembre 2020 a condizione che, congiuntamente:

  • il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;
  • sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

entro la data del 31 dicembre 2019.

Sulla base di quanto sopra, dunque, per poter beneficiare del super ammortamento, entro la fine del 2020 l’investimento deve considerarsi effettuato secondo i criteri definiti dall’articolo 109, commi 1 e 2 ,Tuir (tali regole sono applicabili anche ai professionisti, vedasi la circolare AdE 23/E/2016).

In considerazione delle diverse modalità che l’ordinamento mette a disposizione dei contribuenti per effettuare l’investimento agevolato e della conseguente invarianza degli effetti fiscali, il momento di effettuazione dell’operazione varia a seconda delle peculiarità dell’istituto adottato.

Se l’investimento avviene mediante acquisto in proprietà di un cespite, per dare seguito alla “prenotazione”, entro il 31 dicembre 2020:

  • deve avvenire la consegna o spedizione;
  • ovvero, si deve verificare l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Occorre sottolineare che, ai fini della corretta individuazione del periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter cod. civ., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (circolare AdE 4/E/2017).

Nella differente ipotesi in cui l’investimento agevolato venga effettuato mediante contratto di leasing, per fruire dell’estensione temporale del super ammortamento, entro il 31 dicembre 2019 doveva essere:

  • stato sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;
  • avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tal caso, il super ammortamento spetterà per i contratti di leasing per i quali la consegna del bene al locatario o l’esito positivo del collaudo avvengano entro il 31 dicembre 2020.

Per ciò che concerne, invece, i beni realizzati mediante contratto di appalto, l’estensione temporale del super ammortamento al 31 dicembre 2020 è subordinata:

  • alla sottoscrizione del contratto di appalto da entrambe le parti;
  • all’ avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo complessivo previsto nel contratto

entro la data del 31 dicembre 2019.

Per questa tipologia di investimento, per fruire del superammortamento sarà necessario che entro il 31 dicembre 2020:

  • la prestazione sia ultimata;
  • ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, che l’opera o porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente.

Per quanto riguarda, invece, i beni realizzati in economia, l’Agenzia delle Entrate con la circolare AdE 23/E/2016 aveva già avuto modo di chiarire che la maggiorazione spetta anche per i lavori:

  • iniziati nel corso del periodo agevolato;
  • (ovvero) iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione.

In base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate:

  • l’accettazione dell’ordine da parte del venditore non rileverà, come condizione, ai fini dell’estensione del beneficio del super ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020. Ciò in quanto, nel caso di specie, l’investimento non viene realizzato attraverso beni acquistati da terzi;
  • l’estensione della finestra temporale agevolabile può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2019 siano stati sostenuti costi in misura almeno pari al 20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2020.

Da ultimo si sottolinea come debba essere scisso il momento di effettuazione dell’agevolazione che, come visto, si individua ai sensi dell’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir, dal momento in cui è possibile fruire dell’agevolazione che decorre dal periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, come disposto dall’articolo 102, comma 1, Tuir.

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