Obbligazioni e quote di OICR: con il Correttivo Omnibus la valutazione fiscale si riallinea al bilancio

L’art. 5, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus) riscrive, a pochi mesi dalla Legge di bilancio 2026, la disciplina fiscale della valutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa, comprese le quote di OICR. Dal periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari) il regime è omogeneo per i soggetti OIC e per gli IAS/IFRS adopter. Per i titoli dell’attivo circolante rileva la valutazione di bilancio, operata in base alla corretta applicazione dei Principi contabili, senza più alcun valore minimo fiscale. Per i titoli immobilizzati, le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate. Per le obbligazioni già immobilizzate a fine 2025 dai soggetti OIC, un regime transitorio mantiene imponibili i ripristini di valore fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte.

Il quadro previgente e il valore minimo della Legge di bilancio 2026

Fino al 2025 la valutazione fiscale delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 85, comma 1, lett. e), TUIR, si fondava su un valore minimo. L’art. 94, comma 4, TUIR, richiamando l’art. 92, comma 5, ammetteva la deduzione delle svalutazioni solo fino a tale valore, e l’art. 101, comma 2, TUIR, estendeva la regola ai titoli immobilizzati. Per gli IAS/IFRS adopter il regime dipendeva dal portafoglio di classificazione e dall’imputazione delle variazioni di valore a conto economico o a OCI.

L’art. 1, comma 130, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) aveva riscritto i criteri di calcolo del valore minimo:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati, la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
  • per gli altri titoli, il valore fiscalmente riconosciuto ridotto dell’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell’ultimo semestre.

Il secondo criterio aveva subito sollevato dubbi applicativi. Non esiste un indice sintetico del MOT e il parametro si adatta male alle quote di fondi comuni, che investono anche in titoli di capitale (Cfr. F. Giommoni, “La valutazione civilistica e fiscale dei titoli di debito iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante”, EC News, 18.3.2026, e, ivi richiamato, M. Piazza, “Obbligazioni, svalutazione agganciata all’andamento MOT”, IlSole24Ore, 11.12.2025, p. 36.). Tra le ragioni dell’intervento correttivo la Relazione illustrativa indica proprio i «profili di criticità connessi al calcolo del valore minimo» dei titoli.

Titoli del circolante: rileva la valutazione di bilancio

Il nuovo art. 94, comma 4, TUIR, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2026, limita l’applicazione dell’art. 92, comma 5, ai soli titoli dell’art. 85, comma 1, lett. e), cioè obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa iscritti nell’attivo circolante. Per tali titoli «assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili».

Ne derivano 3 conseguenze:

  1. la svalutazione imputata a Conto economico è deducibile per intero, senza distinzione tra titoli quotati e non quotati;
  2. specularmente, i ripristini di valore concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono rilevati;
  3. il valore fiscale del titolo a fine esercizio coincide con il valore di bilancio.

Per i soggetti OIC la valutazione di riferimento resta quella dell’art. 2426, comma 1, n. 9), c.c., cioè il minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, determinato secondo l’OIC 20. Per gli IAS/IFRS adopter, sui titoli detenuti per la negoziazione, l’esito coincide con quello già previsto in passato, perché il regime previgente dava rilievo alle rettifiche imputate a Conto economico. Il comma 4-bis dell’art. 94 è riformulato per coordinamento e riguarda ora i soli beni dell’art. 85, comma 1, lett. c) e d).

Resta ferma, per i bilanci 2025 e 2026 dei soggetti OIC, la facoltà prevista dall’art. 1, comma 65, Legge n 199/2025, di mantenere i titoli del circolante al valore dell’ultimo bilancio approvato, salvo perdite durevoli. Chi se ne avvale non rileva la svalutazione a conto economico e non ha quindi alcun componente negativo da dedurre.

Il nuovo regime incide subito sui disallineamenti pregressi. Le svalutazioni rilevate fino al 2025 e non dedotte, perché eccedenti il valore minimo, hanno prodotto un valore fiscale superiore a quello contabile. Dal 2026 il valore fiscale deve invece coincidere con quello di bilancio: per questo la Relazione illustrativa precisa che le divergenze sono «assorbite» al termine del primo periodo d’imposta di applicazione. In concreto, per i titoli ancora in portafoglio, la quota di svalutazione non dedotta in passato è recuperata nel 2026 con una variazione in diminuzione, e le eventuali imposte anticipate stanziate si azzerano.

Titoli immobilizzati: minusvalenze rilevanti solo al realizzo

Il nuovo art. 101, comma 2, TUIR (art. 5, comma 1, lett. c), Decreto Omnibus) conferma che alla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), si applica l’art. 94. Per le sole obbligazioni e i titoli similari, tuttavia, «le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate» ai sensi dell’art. 86, commi 1, lett. a) e b), e 2, TUIR. Rilevano quindi la cessione a titolo oneroso e il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del titolo. Restano invece escluse l’assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 86, comma 1, lett. c)).

Le svalutazioni per perdita durevole di valore, rilevate secondo l’OIC 20, restano quindi fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, anche se contenute entro il vecchio valore minimo. Per gli IAS/IFRS adopter l’irrilevanza opera a prescindere dall’imputazione delle variazioni di valore a conto economico o nel prospetto OCI, come precisa la Relazione illustrativa. Per questi soggetti, si ricorda, sono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti diversi da quelli detenuti per la negoziazione (art. 85, comma 3-bis, TUIR).

Coerentemente, l’art. 5, comma 1, lett. f), sopprime nell’art. 110, comma 1, lett. c), TUIR, il periodo secondo cui le plusvalenze iscritte sui titoli immobilizzati non concorrevano al reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. Poiché le svalutazioni non sono più deducibili, la regola perde la sua funzione: anche le plusvalenze iscritte in bilancio sono irrilevanti fino al realizzo. La Relazione illustrativa parla, al riguardo, di oscillazioni di valore «sterilizzate» ai fini del reddito di periodo.

Perimetro, decorrenza e regime transitorio

Il nuovo regime si applica anche alle quote di OICR. Lo afferma la Relazione illustrativa, secondo cui esso «trova applicazione anche in relazione alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)», assimilate ai fini fiscali alle obbligazioni (l’assimilazione delle quote di fondi comuni ai titoli in serie o di massa è tradizionalmente ricondotta alla circ. n. 165/E/1998 (par. 2.2.3); per le quote di SICAV cfr. la risposta n. 222/2025, entrambe richiamate da F. Giommoni, op. cit.).

Le lett. a), c) e f) si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 148/2026). Per i soggetti solari la decorrenza è quindi il bilancio 2026; per un esercizio 1.7-30.6, quello che chiude al 30.6.2027. Dall’1.1.2027 le stesse regole confluiscono nel nuovo Testo Unico approvato con il D.Lgs. n. 117/2026 (artt. 103, commi 4 e 5, 110, comma 5, e 119, comma 1, lett. c)), nel quale le ha già inserite l’art. 5, comma 2, Decreto Omnibus.

Per le obbligazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d’imposta precedente e detenute da soggetti diversi dagli IAS/IFRS adopter, l’art. 5, comma 3, prevede una deroga. Le plusvalenze iscritte dal 2026 «non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente». In altri termini, i ripristini di valore restano imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte fino al 2025, mentre l’eccedenza è esclusa. La regola evita che una svalutazione dedotta con il vecchio regime sia seguita da un ripristino non tassato.

Nessun regime transitorio, invece, per gli IAS/IFRS adopter. Secondo la Relazione illustrativa, il regime previgente dava già rilievo alle rettifiche di valore imputate a conto economico, mentre quelle rilevate a OCI non concorrevano al reddito. Al realizzo concorre quindi al reddito la differenza tra il corrispettivo e il valore fiscale definito al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

TABELLA 1 – IL REGIME DI VALUTAZIONE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2026

PortafoglioSoggettiRegime dal 2026Transitorio
Attivo circolanteOICRileva la valutazione di bilancio: svalutazioni deducibili e ripristini imponibili per l’importo a conto economico (art. 94, c. 4)Disallineamenti al 31.12.2025 riassorbiti nel 2026
Detenuti per la negoziazioneIAS/IFRSRileva la valutazione IAS/IFRS (art. 94, c. 4)Nessuno
Immobilizzazioni finanziarieOICMinusvalenze deducibili solo se realizzate; plusvalenze iscritte irrilevanti fino al realizzo (art. 101, c. 2)Titoli immobilizzati al 31.12.2025: ripristini imponibili fino alle svalutazioni dedotte (art. 5, c. 3)
Diversi dalla negoziazione (costo ammortizzato, FVOCI, FVTPL non di negoziazione)IAS/IFRSVariazioni irrilevanti fino al realizzo, sia a conto economico sia a OCINessuno: al realizzo rileva il valore fiscale al 31.12.2025
Quote di OICROIC e IAS/IFRSStesso regime del comparto di iscrizioneCome sopra

Esempio: chiusura del bilancio 2026 e fiscalità differita

Alfa S.r.l., soggetto OIC con esercizio solare, detiene 3 titoli e non si avvale della deroga dell’art. 1, comma 65, Legge n 199/2025:

  • Titolo A (circolante, quotato): costo 1.000.000; al 31.12.2025 è svalutato a 900.000, ma la deduzione è limitata a 60.000 per effetto del valore minimo (940.000). Sui 40.000 non dedotti sono iscritte imposte anticipate IRES per 9.600. Al 31.12.2026 il valore di mercato scende a 870.000, con una svalutazione di 30.000;
  • Titolo B (immobilizzato dal 2024): costo 500.000; nel 2025 è svalutato di 80.000 per perdita durevole, di cui 50.000 dedotti e 30.000 ripresi a tassazione (imposte anticipate 7.200). Nel 2026, venute meno in parte le cause della perdita, è ripristinato per 60.000 (valore contabile 480.000);
  • Titolo C (immobilizzato, acquistato nel 2026): costo 300.000; al 31.12.2026 è svalutato di 45.000 per perdita durevole.

Sul titolo A il valore fiscale passa da 940.000 a 870.000, cioè al valore di bilancio. Il componente negativo fiscale è quindi di 70.000, contro i 30.000 imputati a Conto economico: la variazione in diminuzione di 40.000 assorbe il disallineamento e le imposte anticipate (9.600) si azzerano. Sul titolo B il ripristino di 60.000 è imponibile solo fino alle svalutazioni dedotte (50.000), con una variazione in diminuzione di 10.000. Il valore fiscale risale così a 500.000 contro un valore contabile di 480.000, e residuano imposte anticipate per 4.800. Sul titolo C la svalutazione di 45.000 è indeducibile fino al realizzo e comporta una variazione in aumento di pari importo.

TABELLA 2 – ALFA SRL: VARIAZIONI E IMPOSTE ANTICIPATE 2026 (IRES 24%)

TitoloValore contabile 31.12.2026Valore fiscale 31.12.2026Conto economico 2026Componente fiscale 2026Variazione RFImposte anticipate (Δ)
A – circolante870.000870.000-30.000-70.000-40.000-9.600
B – immobilizzato480.000500.000+60.000+50.000-10.000-2.400
C – immobilizzato255.000300.000-45.0000+45.000+10.800
Totale  -15.000-20.000-5.000-1.200

L’IRES corrente risente del componente fiscale negativo netto di 20.000, con minori imposte per 4.800. La riduzione netta delle imposte anticipate (1.200) genera un onere di pari importo. L’effetto complessivo sul conto economico è quindi un minor carico fiscale di 3.600, pari al 24% degli oneri netti di 15.000 rilevati sui 3 titoli.

Sul piano dell’OIC 25, le imposte anticipate sui titoli immobilizzati si iscrivono solo se vi è ragionevole certezza di redditi imponibili al momento del realizzo, che può essere lontano nel tempo; l’esempio assume che la condizione sia soddisfatta. L’esempio considera inoltre solo l’IRES: per le imprese industriali e commerciali, infatti, le voci C) e D) del conto economico non concorrono alla base imponibile IRAP (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997).

Conclusioni

Il correttivo chiude in pochi mesi la parentesi del valore minimo ancorato al MOT e consegna un sistema più lineare. Nel circolante vale il dato di bilancio, nelle immobilizzazioni conta il realizzo; a regime le regole sono identiche per i soggetti OIC e per gli IAS/IFRS adopter e valgono anche per le quote di OICR. La semplificazione, però, non è immediata. Il primo bilancio di applicazione richiede di ricostruire, titolo per titolo, il valore fiscale al 31.12.2025. Per le obbligazioni immobilizzate dei soggetti OIC occorre, inoltre, tenere memoria delle svalutazioni dedotte negli esercizi precedenti, che delimitano la quota imponibile dei futuri ripristini.

Nel circolante, la chiusura 2026 comporta il recupero delle svalutazioni non dedotte in passato e l’azzeramento delle relative imposte anticipate. Nelle immobilizzazioni, al contrario, ogni svalutazione rilevata dal 2026 apre un doppio binario destinato a durare fino al realizzo, con una verifica di recuperabilità delle imposte anticipate più attenta. Ne esce rafforzato il peso della classificazione in bilancio: la destinazione del titolo secondo l’OIC 20, o il modello di business secondo l’IFRS 9, determina ora due regimi fiscali opposti e merita una documentazione adeguata.

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