La Cassazione si concentra sulla differenza tra perdite su crediti e sopravvenienza

Con l’ordinanza n. 37174, depositata ieri, 29 novembre, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla differenza tra perdite su crediti e sopravvenienze passive.

Il caso riguarda una società che aveva emesso due note di credito relative a fatture risalenti ad esercizi precedenti, rilevando quindi una sopravvenienza passiva deducibile.

Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, però, mancavano gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione delle perdite su crediti, non essendo stato rispettato nemmeno il principio di competenza.

Proponeva ricorso il contribuente, evidenziando, tra l’altro, che la disciplina di cui all’articolo 101, comma 4, Tuir, dedicata alle sopravvenienze passive, non poteva essere confusa con quella di cui al successivo comma 5, dedicato, invece, alle perdite su crediti.

Sosteneva, infatti, il contribuente, che le due fattispecie fossero da tenere ben distinte, essendo la sopravvenienza passiva di cui all’articolo 101, comma 4, Tuir, da indicare in bilancio in caso di perdita definitiva del titolo, venendo meno gli effetti civilistici, ad esempio a seguito di cessione, transazione, remissione, prescrizione del credito, ecc.. La perdita su crediti di cui al successivo comma 5, invece, sempre ad avviso del contribuente, si manifesta quando il credito, pur continuando ad esistere giuridicamente, è ormai irrecuperabile. Dal lato del debitore, l’estinzione del credito comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile (quindi, alla sopravvenienza passiva rilevata da uno, corrisponde la sopravvenienza attiva rilevata dalla controparte); la perdita su crediti rilevata dal creditore, invece, non comporta alcun effetto nel bilancio del debitore, il quale non beneficia di alcun vantaggio.

Nel caso di specie, infatti, il credito era da ritenersi estinto e, se da un lato era stata rilevata una sopravvenienza passiva, dall’altro era stata contabilizzata una sopravvenienza attiva (regolarmente tassata).

La Corte di Cassazione, investita della questione, non ha accolto la prospettata interpretazione.

Ad avviso dei Giudici, infatti, solo se il mancato realizzo del credito ha in sé gli elementi della certezza della sua perdita è possibile dedure gli importi. E ciò sia nel caso in cui si voglia far riferimento al principio generale di cui all’articolo 101, comma 1, Tuir, oppure ai successivi commi 4 o 5.

La differenza tra i commi 4 e 5, invece, è irrilevante; infatti “se l’estinzione del credito e la conseguente perdita, come nel caso di specie, è avvenuta con l’emissione delle note di credito, per compiere correttamente l’operazione di deduzione delle suddette perdite ai sensi dell’articolo 101 cit. occorre che il contribuente spieghi la scelta della emissione stessa delle note di credito. Occorre ciò illustrare se ciò costituisce la conseguenza di una cessione (onerosa), o di una transazione o remissione (in questo caso indicandone le ragioni), o che il credito si sia estinto”.

Il creditore, prima di rinunciare al credito, deve quindi sempre dimostrare di aver tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose.

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