Il bollino normativo sulla presunzione di distribuzione ai soci delle società a ristretta base

Per comune sentire, si intende come società a ristretta base azionaria, quella costituita da un numero esiguo di soci, legati da vincoli non necessariamente di parentela, ove la complicità, unitamente al rapporto di solidarietà e di reciproco controllo della gestione, costituiscono le caratteristiche principali.

La legittimità della presunzione di distribuzione in capo ai soci degli utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base azionaria, che non abbiano optato per il regime di trasparenza di cui all’articolo 116 Tuir, è ormai consolidata.

La prassi degli Uffici, di presumere utili in nero ai soci delle società di capitali “a ristretta base proprietaria o familiare”, laddove l’attività di controllo sulla compagine sociale si sia conclusa con la ricostruzione di maggiori ricavi o minori costi fittizi, trae fondamento dalla sussistenza di un vincolo di comunanza tale da costituire il fatto noto, dal quale risalire alla distribuzione ai soci del reddito societario occulto.

Il classico schema operativo seguito dagli Uffici è, di solito, il seguente: all’avviso di accertamento nei confronti di una srl a ristretta base azionaria fanno seguito (più o meno contestualmente) gli avvisi di accertamento in capo ai soci, contenenti la contestazione di aver percepito in nero maggiori utili, le cui posizioni risultano comunque separate pur se collegate all’atto societario.

Una volta acclarata la presunzione – secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale i redditi occulti siano stati distribuiti fra i soci – ne discende l’obbligo per la società di provvedere anche alle ritenute alla fonte su tali redditi.

La definitività dell’avviso di accertamento emesso a carico della società (o non impugnato ovvero oggetto di una sentenza passata in giudicato), non appare necessaria per attivare l’atto impositivo nei confronti dei soci.

Infatti, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza degli utili extracontabili ma, come abbiamo visto, dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, pur se, in sostanza, la causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene a trovarsi in rapporto di pregiudizialità con le cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione dei singoli soci.

Inoltre, sul piano pratico, vincolare l’attività impositiva dell’Ufficio nei confronti del socio, alla definitività della pretesa nei confronti della società, potrebbe determinare la decadenza del potere impositivo, svuotando, di fatto, di ogni operatività la presunzione di distribuzione degli utili.

Il metodo di controllo in esame trova oggi sostegno nella L. 111/2023 (Legge di delega di riforma fiscale) che contempla, fra l’altro, i criteri direttivi inerenti alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

Infatti, l’articolo 17, comma 1, lett. h, punto 3), L. 111/2023, nell’assicurare la certezza del diritto tributario, prevede espressamente la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base, ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

Il legislatore delegato, pertanto, dovrà perimetrare gli elementi certi e precisi, così normando il metodo accertativo in questione, mettendo il bollino su un procedimento accertativo di matrice meramente giurisprudenziale.

 

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