Cessione del credito Ires ante consolidato e utilizzo in compensazione

Le tre risposte in successione – rispettivamente le nr. 49, 50 e 51 – che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in tema di “adempimenti fiscali nell’ambito di un consolidato nazionale” contengono, nella parte conclusiva dei documenti, anche un’interessante precisazione in merito all’utilizzo in compensazione di eccedenze a credito Ires maturate da una società prima della sua opzione per l’adesione al consolidato fiscale, e da questa cedute ai sensi dell’articolo 43-ter D.P.R. 602/1973 ad altra società appartenente al medesimo gruppo.

La questione dibattuta verteva in modo particolare sul fatto se, tanto la società cedente quanto la società cessionaria di tale eccedenza a credito di Ires, dovessero computare l’utilizzo di tale importo in compensazione nel limite annuo complessivo di 700 mila euro, anche nel caso in cui – per la cessionaria del credito stesso – l’utilizzo di tale credito ricevuto fosse avvenuto in compensazione con un proprio debito Ires.

In via generale, la cessione delle eccedenze a credito Ires nell’ambito del gruppo è efficace nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria a condizione che essa avvenga mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro RK) degli estremi dei cessionari e degli importi ceduti, ex articolo 43-ter D.P.R. 602/1973. Per effetto della cessione, la cessionaria acquisisce in modo irreversibile la titolarità del credito ricevuto, tanto che non sono consentite altre cessioni della stessa eccedenza ricevuta, se non nell’ambito del consolidato fiscale.

Tali crediti risultano quindi parificati quanto alla loro natura a quelli prodotti autonomamente dalla società; ne deriva perciò che l’eccedenza a credito di Ires formata sulla cedente si conferma eccedenza a credito di Ires anche presso la cessionaria, senza che il trasferimento ne alteri la natura.

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte menzionate, fornisce quindi le seguenti indicazioni:

  • per la società che trasferisce la propria eccedenza di Ires a credito (generata prima della sua opzione per il regime del consolidato fiscale, in cui essa opera quale consolidante) secondo la procedura di cui all’articolo 43-ter D.P.R. 602/1973, l’importo di tale eccedenza ceduta non si computa nel limite annuo massimo dei 700 mila euro utilizzabili in compensazione “orizzontale”.

Con l’occasione, si può ricordare inoltre che l’Amministrazione Finanziaria, nella circolare 53/E/2004, al par. 5.1, aveva già chiarito che l’eccedenza a credito di Ires ante consolidato, per la parte trasferita alla consolidante, non sconta il limite massimo di compensazione dei 700 mila Euro, poiché essa è vista come una modalità “interna” di utilizzo del credito; alla stessa conclusione rinvia anche la successiva circolare AdE 35/E/2005.

Il limite dei 700 mila euro, invece, vale nel caso in cui si tratti di trasferimento nel consolidato fiscale di eccedenze a credito pregresse per altri tributi trasferite per la compensazione con il debito Ires del consolidato, stante il richiamo contenuto nell’articolo 7, comma 1, lett. b), D.M. 01.03.2018.

  • per la società cessionaria dell’eccedenza Ires a credito trasferitale ex articolo 43-ter P.R. 602/1973, laddove l’utilizzo in compensazione avvenga contro il proprio debito Ires, si realizza una compensazione “verticale” così che non ricorre il vincolo della misura massima di Euro 700 mila; diversamente, tale limite ricorre nel caso in cui la cessionaria dovesse utilizzare l’eccedenza a credito Ires ricevuta per compensare propri debiti per tributi diversi dall’Ires.

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