La determinazione della base imponibile dell’imposta di successione

In un precedente contributo abbiamo esaminato le situazioni in cui deve essere corrisposta l’imposta di successione.

Soffermiamoci oggi sulle regole da seguire per determinarne la base imponibile.

Questa è data dalla differenza, alla data di apertura della successione, fra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, e quello delle passività ereditarie deducibili e degli oneri.

Nell’attivo ereditario devono essere considerati tutti i beni e diritti trasferiti, anche se situati all’estero, con l’inclusione nel computo di:

  • denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, a meno che da inventario analitico non risulti l’esistenza di un importo diverso;
  • titoli di qualsiasi specie il cui reddito sia stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal de cuius;
  • beni immobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal de cuius o depositati presso altri a suo nome;
  • partecipazioni societarie di qualsiasi tipologia.

Sono invece esclusi dall’attivo ereditario:

  • le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non si è riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  • i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice;
  • i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
  • i beni culturali, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
  • i titoli del debito pubblico;
  • gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge;
  • i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.

Nella determinazione del valore dei beni compresi nell’attivo ereditario si deve fare riferimento al valore in comune commercio, ossia al valore di mercato, alla data di apertura della successione, tenendo però conto delle regole speciali che si rendono applicabili immobili e partecipazioni societarie.

Per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, esclusi i terreni a destinazione edificatoria, tenendo conto del fatto che se il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione non è inferiore a quello catastale l’Ufficio non può procedere alla rettifica, il valore rilevante ai fini della determinazione della base imponibile è dato dall’applicazione alla rendita catastale dei diversi moltiplicatori previsti:

  • abitazione prima casa: 115,5;
  • fabbricati categorie catastali A e C (esclusi A/10 e C/1): 126;
  • fabbricati categoria catastale B: 176,4;
  • fabbricati categorie catastali A/10 e D: 63;
  • fabbricati categorie catastali C/1 e E: 42,84;
  • terreni: 112,5.

Per quanto concerne, invece, le azioni e i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, la base imponibile ai fini dell’imposta di successione è rappresentata dal valore del patrimonio netto contabile, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti.

Il legislatore ha però previsto, con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni che si realizzino a favore del coniuge e/o dei discendenti e che rispecchino determinati requisiti: si tratta del regime agevolativo disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 3 del TUS.

Nel caso, invece, di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, va fatto riferimento ai valori desumibili dal mercato, mentre per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento si prende in considerazione il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

Per quanto riguarda, infine, l’individuazione delle passività deducibili, queste sono rappresentate dalle seguenti voci:

  • debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che risultino da atto scritto di data certa anteriore o dal provvedimento giurisdizionale definitivo;
  • spese mediche e chirurgiche relative al de cuius negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, purché regolarmente quietanzate;
  • spese funerarie.

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