L’avanzo libero: condizioni per l’applicazione

La salvaguardia degli equilibri di bilancio rappresenta un momento centrale per gli enti locali e per l’attività dei revisori. In tale sede assume particolare rilievo l’eventuale applicazione dell’avanzo libero, che richiede la preventiva approvazione del rendiconto e il rispetto delle condizioni previste dal TUEL.

Con l’approssimarsi del 31 luglio, gli enti locali e i revisori si preparano alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, come previsto dall’art. 193, TUEL (D.Lgs. n. 267/2000); in tale sede, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

In quest’occasione, gli enti locali che hanno a disposizione avanzo libero, così come determinato con il Rendiconto 2025, la cui approvazione scadeva il 30 aprile, valuteranno la sua applicazione mediante variazione del bilancio di previsione 2026-28 con riferimento all’annualità 2026.

L’applicazione dell’avanzo libero richiede una particolare attenzione, in quanto devono essere verificate una serie di condizioni per poterlo applicare.

La quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (in questo trattasi del Rendiconto 2025 approvato entro il 30 aprile 2026), può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

  1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

Inoltre, la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti. Sull’ordine di queste ultime 3 fattispecie è intervenuto il Legislatore con la Legge n. 199/2025, parificandole, senza attribuire fra le 3 una priorità come, invece, si presentava il testo normativo prima della predetta modifica.

Se ne deduce che l’avanzo libero può essere applicato solo dopo l’approvazione del Rendiconto e il suo utilizzo è tipizzato, in quanto può essere utilizzato esclusivamente nei casi sopra indicati con provvedimento di variazione del bilancio di previsione (bilancio di previsione che può essere oggetto di variazione fino al 30 novembre, nell’ultimo mese dell’anno sono ammesse solo le variazioni indicate espressamente nel TUEL).

Tuttavia, le condizioni da rispettare per applicare l’avanzo libero non si fermano qui, l’utilizzo dell’avanzo libero è possibile solo se l’ente non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria).

In proposito, particolarmente utile risultano i chiarimenti contenuti nella recente deliberazione della Sezione Controllo Regione Marche n. 89 pubblicata il 20 aprile 2026, dove viene precisato che per applicare avanzo libero l’ente, e quindi anche il revisore che sull’applicazione dell’avanzo libero mediante variazione di bilancio deve esprimersi con un parere, deve verificare di non trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall’art. 187, comma 3-bis, condizione questa che va riferito al solo avanzo libero, non anche alle altre componenti dell’avanzo (quota vincolata, quota accantonata e quota destinata agli investimenti).

L’interpretazione della Corte dei Conti della Sezione Controllo Regione Marche si pone in continuità con il Questionario per gli organi di revisione con riferimento al rendiconto della gestione 2025, dove nella “Sezione I – Notizie generali sull’ente” figura il quesito 5: «In ordine all’eventuale utilizzo, nel corso dell’esercizio 2025, dell’avanzo d’amministrazione, l’Organo di revisione ha accertato “in sede di applicazione dell’avanzo libero” che l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall’art. 187, co. 3-bis, dello stesso Testo unico, …?»

Tale verifica si può agevolmente effettuare dalla banca dati Siope, banca dati, peraltro ad accesso libero, dove si possono consultare per ciascun ente locale i dati in questione: titoli 7 e 9 dell’entrata e titoli 5 e 7 della spesa.

Tuttavia, in sede di salvaguardia degli equilibri, va tenuto presente che, in caso di accertamento negativo degli equilibri, fra le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, è possibile impiegare l’avanzo libero se non sono attuabili le altre misure indicate nel comma 3 dell’art. 193, TUEL.

In caso di applicazione dell’avanzo libero, quale unica misura disponibile in caso di accertamento negativo degli equilibri di bilancio per l’impossibilità di provvedere con mezzi ordinari, l’utilizzo, come precisa il comma 3-bis dell’art. 187, TUEL, non è condizionato alla verifica che l’ente non si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), proprio in considerazione del fatto che l’utilizzo è legato a provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193.

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