Utilizzo in eccesso del plafond Iva: quali rimedi?

I contribuenti che, a seguito della verifica dello status di esportatore abituale effettuata sulle operazioni realizzate nel 2013, si sono avvalsi nel corso del 2014 della facoltà di acquistare beni e/o servizi (ricordiamo con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili e di beni/servizi con Iva indetraibile) senza applicazione dell’imposta, possono trovarsi, soprattutto dopo mesi di utilizzo, ad aver “splafonato”, ovvero aver acquistato senza pagamento dell’Iva in eccedenza al limite disponibile.

A tal proposito è importante ricordare che il momento di utilizzo del plafond non coincide con il momento in cui vengono annotate nei registri le fatture passive o le bollette di importazione, bensì il plafond si considera utilizzato nel momento di effettuazione degli acquisti ed importazioni secondo le regole di cui al D.P.R 633/1972.

Quindi, in generale:

  • per i beni, si va a verificare il momento di consegna o spedizione (art. 6 D.P.R. 633/1972);
  • per i servizi, vale il momento di pagamento del corrispettivo (art. 6 D.P.R. 633/1972);
  • per le importazioni, fa fede la data di accettazione della bolla doganale (art. 36 D.P.R. 633/1972);
  • per gli acquisti intracomunitari secondo le regole dell’art. 39 D.L. 331/1997 (all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza).

Quali dunque i rimedi nel caso di utilizzo in eccesso del plafond disponibile?

Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente, sia nel caso di utilizzo di plafond mobile che di plafond fisso, ha a disposizione tre procedure alternative descritte dalla Circolare 50 del 12 giugno 2002:

1. Chiedere al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento dell’imposta, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/72.

In questa ipotesi l’esportatore abituale annota nei registri IVA la nota di variazione, paga l’IVA al fornitore, ed è a suo carico l’obbligo di pagamento di interessi e sanzioni, con la possibilità, se la violazione non è stata ancora constatata o accertata, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e quindi con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo. Essendo la sanzione minima pari al 100% dell’imposta, la sanzione da ravvedimento sarà pari al 12,5%.

Questa procedura di regolarizzazione, sicuramente più semplice per l’esportatore, pone a carico del fornitore “privo di colpa” degli adempimenti supplementari, peraltro non obbligatori, che possono incidere sull’immagine professionale dell’esportatore stesso.

Pertanto, senza “scomodare” il fornitore/prestatore, è possibile porre rimedio all’utilizzo eccessivo del plafond attivandosi in proprio con le procedure sotto descritte.

2. Emettere autofattura in duplice copia contenente:

  • gli estremi del fornitore o dei fornitori che hanno comportato lo splafonamento;
  • il numero di protocollo di ciascuna fattura interessata;
  • l’ammontare eccedente il plafond disponibile;
  • l’imposta dovuta.

In questa ipotesi l’esportatore abituale:

  • annota l’autofattura nel registro degli acquisti detraendosi l’Iva;
  • consegna un esemplare della stessa all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entraste;
  • provvede al versamento dell’imposta, oltre interessi e sanzione a cui si applica l’istituto del ravvedimento operoso, con apposito modello F24 indicando per l’imposta il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza applicazione dell’Iva, per gli interessi il codice tributo 1991 e per le sanzioni il codice tributo 8904.

3. Emettere autofattura con il medesimo procedimento indicato al punto precedente ma anziché versare autonomamente l’Iva dovuta, inserirla nell’ambito della liquidazione periodica, versando poi all’Erario anche gli interessi e la sanzione dovuta, con i codici tributo sopra indicati.

Va da sé l’opportunità dell’esportatore abituale di comunicare ai propri fornitori, a cui a suo tempo era stata inviata la dichiarazione d’intento, di assoggettare ad Iva i successivi acquisti.

 

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