Tempi moderni per il rimborso Iva

L’articolo 14 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali riscrive completamente l’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/72 in tema di rimborsi dei crediti Iva. In particolare tale norma intende agevolare le procedure di rimborso a seguito della chiusura della procedura d’infrazione 2013/4080, aperta dall’Unione europea per contestare all’Italia i tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali Iva e per le condizioni troppo severe per l’esenzione dall’obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso.
La principale innovazione attiene alla modifica della disciplina concernente la presentazione della garanzia necessaria per ottenere il rimborso dell’imposta e i casi di esonero. In particolare viene disposto un incremento della soglia di esonero totale dalla prestazione della garanzia, che passa dai 10 milioni di lire a 15.000 €.
E’ stato specificato, inoltre, che il rimborso avverrà entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e non più entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione come nell’attuale disciplina. In tal caso resta ferma la spettanza di un interesse del 2% annuo sulle somme rimborsate decorrente dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data dì notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna se superi a 15 giorni.
Per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 € è prevista la possibilità di essere esonerati dalla presentazione della garanzia, a condizione che:
  • sia apposto, da parte dei professionisti abilitati, il visto di conformità sulla dichiarazione o istanza trimestrale da cui emerge il credito (in alternativa all’apposizione del visto di conformità è prevista la possibilità di far sottoscrivere la dichiarazione o l’istanza dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione);
  • allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo l’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000), con la quale attestare la sussistenza di alcune specifiche condizioni patrimoniali.
Nel primo caso si tratta, in pratica, di un requisito analogo a quello attualmente previsto ai fini della compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 €, derivanti dalla dichiarazione annuale. 
Tale esenzione non opera per alcune categorie di contribuenti considerati particolarmente a rischio per gli interessi erariali. Si tratta, in sostanza, dei soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni (eccezion fatta per le start-up innovative), soggetti passivi ai quali nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, soggetti che pur avendo i requisiti presentano la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito priva del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva, soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile in sede di cessazione delle attività.
In tutti questi casi la garanzia deve essere presentata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, nel caso fosse inferiore, per il periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. 

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