Il provvedimento del 12 ottobre 2026 rafforza la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, basandola su controlli automatizzati di fatture elettroniche, corrispettivi e versamenti. Il contribuente conserva la possibilità di fornire chiarimenti entro 60 giorni o di chiedere la riattivazione. Diventano quindi decisive la consultazione del domicilio digitale e del Cassetto fiscale.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 277710 del 12 ottobre 2026 sono state modificate le disposizioni del provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522, attuativo dell’art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 7-quater, D.L. n. 193/2016. La norma consente all’Agenzia di procedere d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa, arte o professione, rimettendo a un provvedimento direttoriale le modalità operative e prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
L’intervento più rilevante riguarda l’individuazione dei soggetti inattivi. Il nuovo par. 2.1 stabilisce che le partite IVA sono individuate mediante riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, in precedenza si guardava ai titolari che nel triennio non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi; la formulazione originaria del 2019 non è stata qui riesaminata. Nelle motivazioni l’Agenzia richiama la disponibilità di dati sempre più accurati e tempestivi, che consentono controlli più mirati sull’effettivo esercizio dell’attività.
Restano ferme, perché non modificate, la previsione per cui, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in assenza di evidenze di operatività si procede contestualmente all’estinzione del codice fiscale, e la salvezza dei poteri di controllo e accertamento.
La comunicazione di chiusura è inviata al domicilio digitale del titolare, ai sensi dell’art. 60-ter, D.P.R. n. 600/1973, o in sua assenza a quello del rappresentante; solo in caso di indisponibilità di tali domicili è inviata al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il documento è consultabile nella sezione «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale, e la sua disponibilità è segnalata con un avviso nell’area riservata e con un messaggio al titolare o al rappresentante tramite App IO, punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis, D.Lgs. n. 82/2005.
Su quest’ultimo canale merita attenzione una differenza. Il dispositivo (art. 1 del provvedimento) non contiene più la precisazione, presente nel testo del 2019, per cui il messaggio su App IO è inviato se il destinatario è una persona fisica: l’avviso opera dunque anche per società ed enti. Il testo coordinato, tuttavia, ne riproduce ancora il tenore. Poiché lo stesso provvedimento ne afferma la natura meramente ricognitiva, appare preferibile attribuire prevalenza al dispositivo, in attesa di eventuali chiarimenti.
La chiusura è effettuata dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione al domicilio digitale o, se la consegna è impossibile, dalla data di messa a disposizione nell’area riservata (par. 2.6). Entro i 60 giorni, chi non ritenga legittima la chiusura (e, per i soggetti non persone fisiche, l’eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale per fornire chiarimenti sulla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA (par. 2.7). Decorso tale termine resta possibile chiedere motivatamente la riattivazione (par. 2.8).
L’ufficio, esaminate le argomentazioni e la documentazione prodotta, può riattivare la partita IVA e l’eventuale codice fiscale estinto, con effetto dalla data originaria di apertura (o di attribuzione) e senza soluzione di continuità (par. 2.9). Nel testo esaminato non sono indicate forme specifiche per l’istanza né termini per la decisione dell’ufficio.
Il nuovo par. 3 disciplina il trattamento dei dati personali: base giuridica nell’art. 6, par. 1, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679, e nell’art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972; Agenzia titolare e Sogei responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento; DPIA effettuata ai sensi dell’art. 35. Il par. 3.8 precisa che i riscontri automatizzati non comportano decisioni basate unicamente su di essi. Il provvedimento reca inoltre un testo coordinato, predisposto in attuazione dell’art. 5, comma 1, Legge n. 212/2000, e la sua pubblicazione sul sito dell’Agenzia tiene luogo di quella in Gazzetta Ufficiale (art. 1, comma 361, Legge n. 244/2007).
Un’ultima annotazione: il provvedimento sposta il fulcro dell’individuazione dagli adempimenti dichiarativi ai flussi telematici, e rende determinante la regolare consultazione di PEC e Cassetto fiscale, perché la chiusura decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento. Dal testo esaminato non risultano indicazioni sulla decorrenza dei nuovi criteri né sulla loro applicabilità alle comunicazioni già inviate; non è stata verificata l’esistenza di circolari o chiarimenti dell’Agenzia sul tema.
