La modifica del plafond assegnato al fornitore – II° parte

Nel precedente contributo è stata esaminata la disciplina delle lettere d’intento comunicate ai fornitori e, in particolare, le modalità attraverso le quali gestire l’attribuzione ad un fornitore di un ulteriore plafond rispetto a quello originariamente concesso.

Ora occorre verificare il caso contrario, quello in cui l’esportatore abituale intenda ridurre il plafond assegnato al singolo fornitore: sul punto consta l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria attraverso la risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 954-6/2018 secondo la quale la revoca potrebbe essere anche parziale, e realizzata tramite comportamenti concludenti.

La revoca della lettera d’intento

Dopo aver inviato le lettere d’intento ai fornitori, potrebbe verificarsi il caso per cui un esportare abituale si trova a doverne revocare alcune. Questo può verificarsi in diverse situazioni: si pensi in particolar modo al caso in cui è stato comunicato un importo esorbitante di plafond ai fornitori e il plafond complessivo si sta esaurendo (si ricorda, infatti, come sia possibile comunicare ai fornitori cumulativamente un importo superiore al plafond di cui si è in possesso, posto il rispetto del limite complessivo di utilizzo); ovvero, la necessità di revoca potrebbe verificarsi nel caso in cui si intende riallocare una quota di plafond da un fornitore dal quale si effettuano pochi acquisti ad un altro fornitore che invece lo sta esaurendo.

Per quanto riguarda l’esportatore abituale, la revoca del plafond non è soggetta ad alcuna particolare formalità; sarà quindi possibile comunicare al fornitore, in via informale (nel senso che non si deve passare tramite il canale della lettera d’intento, ma è comunque consigliabile utilizzare una forma tracciata, quale la mail o, meglio, la pec), la necessità che questo torni a fatturare in imponibilità iva.

Sul punto è possibile far riferimento alla circolare 41/E/2005 (tuttora valida, posto che la riforma operata attraverso il D.Lgs. 175/2014 ha inciso unicamente sulle modalità di comunicazione delle lettere d’intento all’Amministrazione Finanziaria, non certo sulla natura dell’istituto): “Le disposizioni che disciplinano gli adempimenti dell’esportatore abituale non prevedono, invece, l’invio della dichiarazione d’intento nell’ipotesi in cui l’esportatore intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata. Ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di una nuova dichiarazione d’intento, il cedente/prestatore non è tenuto ad inviare all’Agenzia alcuna nuova comunicazione.”

Sul punto consta la posizione conforme della Cassazione nella sentenza n. 5174 del 28.02.2017.

A seguito della revoca, il cedente/prestatore deve emettere fattura con addebito dell’Iva. L’Amministrazione Finanziaria, con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 954-6/2018 dell’11 luglio 2018, ha precisato che: “qualora la dichiarazione venga revocata, l’effetto esonerativo cessa immediatamente – o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza – e la fatturazione che venga emessa in un momento successivo deve necessariamente tenerne conto, restando l’intera operazione soggetta al regime ordinario.”

In tale posizione viene anche evidenziato un secondo principio, di sicuro interesse: la revoca della lettera d’intento potrebbe anche essere parziale, nel senso che questo potrebbe riguardare anche solo una determinata operazione, con la conseguenza che le forniture/prestazioni successive dovranno tornare a seguire la non imponibilità a cui dà copertura la lettera d’intento precedentemente inviata, che non cessa di avere validità. Si legge infatti che “il cessionario può manifestare al cedente la volontà di non avvalersi dell’utilizzo del plafond anche per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d’intento presentata.”

In tale pronuncia viene peraltro segnalato che l’intenzione di effettuare acquisti in non imponibilità Iva può essere manifestata anche attraverso comportamenti concludenti. Tipicamente, si tratta del pagamento dell’Iva addebitata in rivalsa. Conseguentemente, va considerato legittimo l’esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente, senza che il comportamento sia sanzionabile.

Questo, ovviamente, a patto che non si tratti di una richiesta inquadrabile in un più ampio contesto fraudolento.

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