L’ordinanza n. 21731/2026 riconosce il rimborso IVA ex art. 38-bis.2 anche quando le fatture d’acquisto sono intestate alla partita IVA italiana del soggetto non residente. La Cassazione valorizza l’unicità del soggetto passivo, superando l’impostazione amministrativa che subordina l’accesso al portale elettronico all’intestazione delle fatture alla partita IVA estera.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha affermato che il rimborso dell’IVA di cui all’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972, è ammesso anche quando le fatture d’acquisto dei beni/servizi sono intestata alla partita IVA italiana del soggetto non residente.
Si tratta di una conclusione che si pone in contrasto con la posizione costantemente espressa dalla prassi amministrativa.
Innanzi tutto, il possesso di una posizione IVA in Italia, attribuita al soggetto non residente a seguito della nomina di un rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta, ai sensi rispettivamente dell’art. 17, comma 3, e dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, non preclude l’attivazione, da parte del soggetto estero, della procedura del “portale elettronico”, sempreché – ovviamente – ricorrano le condizioni previste dall’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972.
Tale indicazione, contenuta nelle risposte n. 359/E/2021 e n. 248/E/2022 (quest’ultima in riferimento ai rimborsi di cui all’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972), implica che le fatture d’acquisto la cui IVA è chiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”:
- siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare la procedura in esame per ottenere il rimborso dell’imposta relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
- non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dalla posizione IVA italiana.
A favore di quest’ultima puntualizzazione è stato ricordato che, con la risposta n. 339/E/2020, l’Agenzia ha negato a un soggetto non residente identificato direttamente in Italia la possibilità di applicare la procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972, fondando tale preclusione non sulla circostanza, evidenziata dall’istante, di essere identificato direttamente in Italia, ma perché, presentando la dichiarazione con la partita IVA italiana, ha, di fatto, operato egli stesso la scelta di erogazione del rimborso IVA in base alla procedura “ordinaria” dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Con la risposta n. 359/E/2021, l’Agenzia ha, inoltre, precisato che, laddove il soggetto non residente che non abbia effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato per le quali è debitore della relativa imposta opti per il rimborso in dichiarazione annuale, anche dell’IVA relativa alle fatture d’acquisto intestate alla partita IVA estera è opportuno che la posizione IVA italiana tenga distinte dette operazioni da quelle riferite alla partita IVA italiana, annotandole separatamente nei registri IVA e in un apposito modulo della dichiarazione annuale, similmente a quanto previsto per le operazioni della casa madre non residente che confluiscono nella contabilità IVA della sua stabile organizzazione.
In definitiva, ha ulteriormente rimarcato l’Agenzia, il rimborso tramite il “portale elettronico” dell’IVA relativa agli acquisti presuppone che le fatture siano intestate alla partita IVA estera del soggetto richiedente, mentre devono confluire nella dichiarazione annuale le operazioni riferibili alla partita IVA italiana gestita tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
Le indicazioni che precedono sono state confermate, da ultimo, dalla risposta n. 319/E/2025, relativa al caso di un soggetto spagnolo che ha acquistato in Italia un immobile strumentale e un immobile di civile abitazione con l’intenzione di locare il primo a imprese e il secondo a persone fisiche.
Ai fini della locazione dell’immobile abitativo a privati consumatori, in regime di esenzione dall’IVA, il soggetto spagnolo ha aperto una posizione IVA in Italia, non necessaria invece per la locazione dell’immobile strumentale, in quanto soggetta al meccanismo del reverse charge “esterno” di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
In relazione all’attività di locazione dell’immobile strumentale sorgerà un credito IVA che il soggetto spagnolo intenderebbe chiedere a rimborso con la procedura del “portale elettronico” di cui al citato art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972.
Dato, però, che la procedura in esame non è ammessa in caso di effettuazione di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia diverse da quelle espressamente contemplate – segnatamente, operazioni soggette a inversione contabile, operazioni non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti e operazioni rientranti nell’art. 74-septies, D.P.R. n. 633/1972 – il soggetto spagnolo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire quale sia la modalità di rimborso dell’IVA maturata sugli acquisti relativi alla locazione dell’immobile strumentale, pur svolgendo un’altra attività di locazione esente avente per oggetto un immobile abitativo.
Rispetto alla fattispecie descritta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al soggetto spagnolo non è preclusa la procedura di rimborso dell’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972, sempreché le fatture passive siano intestate alla partita IVA spagnola.
Stante, però, il divieto di rimborso previsto nei confronti dei soggetti non residenti che, in Italia, svolgono operazioni diverse da quelle espressamente consentite, la procedura del “portale elettronico” presuppone che il soggetto spagnolo separi contabilmente, ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, le operazioni riconducibili alla partita IVA italiana da quelle riferibili alla partita IVA estera.
Come anticipato, la Cassazione, con l’ordinanza n. 21731/2026, ha sposato un diverso orientamento, ritenendo che la procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972, prescinde dall’intestazione delle fatture d’acquisto al soggetto non residente o alla posizione IVA italiana.
Il rimborso è, infatti, riconosciuto al soggetto passivo, la cui unicità prescinde dal possesso di un’ulteriore partita IVA nello Stato di identificazione.
In altri termini, il titolare del diritto di rimborso è il soggetto passivo, che ha quindi la possibilità di esercitare tale diritto a prescindere dalla partita IVA, ad esso riconducibile, alla quale le fatture d’acquisto sono intestate.
In questa prospettiva, l’identificazione IVA assume natura meramente formale e comporta, da un lato, che non è ipotizzabile alcuna differenza tra il soggetto non residente e quello identificato e, dall’altro, che il soggetto estero, anche se identificato in Italia, ove non abbia esercitato, attraverso la relativa partita IVA, i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, è legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA per mezzo della procedura del “portale elettronico”.
