Fattura elettronica: verifiche ante-liquidazione periodica Iva

La gestione della fatturazione elettronica non passa solo dall’acquisto di un software adeguato ma richiede, in fase di prima applicazione, controlli puntuali affinché il processo di creazione, invio e ricezione del file fattura si concluda correttamente.

Dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario è diventato un nuovo dato anagrafico che il fornitore deve obbligatoriamente gestire per inviare il file fattura al proprio cliente. Allo stesso tempo, è consigliabile che il cliente registri il proprio indirizzo telematico sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate per aver certezza di ricevere il file secondo preferenze (PEC o codice destinatario di 7 cifre, identificative di un canale FTP o Web Service).

Qualora il cliente non comunichi alcuna informazione al fornitore e non abbia registrato l’indirizzo telematico, il cedente non può che esporre il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura: in tal caso, l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere, dal portale “Fatture e corrispettivi”, nella sua area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini Iva”.

Il fornitore che non riuscisse a recapitare la fattura elettronica, una volta ricevuto il messaggio dal SdI di impossibilità di recapito, è tenuto ad avvisare il cliente della messa a disposizione della fattura nell’area riservata a lui dedicata.

Sul versante dei possibili errori emersi in queste prime settimane di fatturazione elettronica, si segnala che alcuni operatori hanno scelto di continuare ad emettere una copia cartacea della fattura come giustificativo della cessione/prestazione, anche in ambito B2B.

Nulla vieta di emettere tale giustificativo, spesso denominato “copia di cortesia” – non valida fiscalmente: in tal caso può insorgere uno sfasamento temporale tra la data di emissione della fattura “di cortesia” (emessa, ad esempio, al momento dell’incasso del corrispettivo), la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI (effettuata, ad esempio, avvalendosi del lieve ritardo tale da non pregiudicare la liquidazione periodica Iva – circolare AdE 13/E/2018) e la data di ricevimento della fattura elettronica da parte del cliente.

Il cessionario/committente che riceve una fattura cartacea “di cortesia” nel 2019 non deve registrarla in quanto tale fattura non risulta fiscalmente rilevante, ma occorre attendere la ricezione della fattura elettronica in formato xml (momento rilevante ai fini della registrazione e detrazione dell’imposta).

Segnaliamo infine che nel primo semestre 2019 (fino a settembre 2019 per i mensili Iva) “laddove il cessionario abbia detratto l’Iva in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs 471/1997 entro i termini della propria liquidazione periodica (come da relazione illustrativa al D.L. 119/2018).

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