Detrazione Iva collegata alla ricezione della fattura elettronica

L’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva nasce contemporaneamente all’esigibilità del tributo ma può essere concretamente eseguito solo con la ricezione del documento.

Tale principio è applicabile a prescindere dalla tipologia di fattura (cartacea o elettronica), poiché le regole contenute nell’articolo 19 D.P.R. 633/1972 sono principi generali del sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

In questo periodo, tra i tanti temi caldi riguardanti la fattura elettronica, la cui obbligatorietà è prevista a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, uno riguarda il momento a partire dal quale è esercitabile il diritto alla detrazione.

Secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, nel caso di esito positivo, il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario (o è resa disponibile a seconda delle modalità di ricezione), ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva (diverso dai minimi e forfettari) qualora il Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’area riservata fatture e corrispettivi.

E’ del tutto evidente che, tenendo conto dei tempi tecnici richiesti dal processo di formazione, controllo ed invio del file, la fattura sarà ricevuta dal destinatario qualche giorno successivo rispetto a quello in cui il cedente o prestatore procede all’invio della fattura stessa.

E’ quindi naturale che vi sarà uno scollamento temporale tra emissione e ricezione della fattura elettronica, a differenza di quanto accade nell’attuale sistema “cartaceo” in cui è invece possibile che vi sia assoluta coincidenza tra la data di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario (si pensi ad una fattura consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail).

Nel corso del recente incontro tra il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e l’Agenzia delle Entrate è stato confermato che la nascita del diritto alla detrazione coincide con la data di ricezione della fattura e non con la data inserita nel documento (che necessariamente sarà anteriore come detto), con la conseguenza che per le fatture datate a fine mese, ricevute dal destinatario i primi giorni del mese successivo:

  • il debito Iva nasce in capo al cedente nel mese di emissione del documento,
  • mentre il diritto alla detrazione (pur nascendo il mese precedente) può essere esercitato solamente a partire dal mese successivo (quello di ricezione).

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’incontro con i dottori commercialisti, ha annunciato che a breve sarà emanata una circolare in tema di fattura elettronica, e si auspica che in tale sede ci si ricordi del dettato dell’articolo 1 D.P.R. 100/1998, secondo cui la liquidazione periodica dell’Iva avviene sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso il soggetto passivo e per i quali il diritto alla detrazione avviene nello stesso mese (inteso come quello di competenza della liquidazione).

Ciò porterebbe a concludere che per una fattura elettronica nel cui campo data è stato inserito il giorno 31 gennaio 2019, e che il cessionario/committente riceve in data 6 febbraio 2019, il diritto alla detrazione sorge in tale momento e, tenendo conto del citato articolo 1 D.P.R. 100/1998, potrebbe essere esercitato già nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio in quanto il documento è in possesso “telematico” prima del giorno 16 febbraio, ed è come tale idoneo all’esercizio del diritto alla detrazione.

Tale conclusione, tra l’altro, consentirebbe una perfetta sincronia temporale tra esigibilità del debito in capo al cedente/prestatore e detrazione dell’Iva da parte del cessionario/committente.

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