Corrispettivi attività spettacolistica: trasmissione telematica esclusa

Con la risposta all’istanza di interpello n. 506, pubblicata ieri, 10 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha escluso dall’obbligo di trasmissione telematica i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche, in quanto i dati riguardanti i titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla S.I.A.E., che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria.

L’istanza di interpello riguarda, nello specifico, un’associazione senza scopo di lucro che produce e organizza spettacoli teatrali dal vivo; l’associazione si rivolge all’Agenzia delle entrate ritenendo di non essere soggetta all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto, pur svolgendo prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, tale attività non può ritenersi resa “nell’esercizio di imprese” poiché trattasi di ente avente finalità diverse da quelle commerciali.

L’Agenzia delle entrate, nel fornire la risposta, richiama brevemente le disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 scatterà l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (obbligo già previsto, dallo scorso 1° luglio, per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro).

I casi di esonero dal richiamato obbligo sono stati individuati dal D.M. 10.05.2019, il quale prevede le seguenti fattispecie:

  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996;
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • fino al 31 dicembre 2019, le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’ 1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
  • le operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

Come pare evidente, tra i casi di esonero appena richiamati non è ricompresa l’attività di spettacolo e quelle ad esse connesse, disciplinate dall’articolo 74 quater D.P.R. 633/1972.

La disposizione da ultimo citata prevede che le prestazioni spettacolistiche (e quelle ad esse accessorie) si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione della manifestazione, salvo non siano eseguite in abbonamento, in quanto, in tal caso, l’effettuazione dell’operazione coincide con il momento del pagamento del corrispettivo.

Le operazioni in esame sono inoltre certificate con il rilascio di un titolo di accesso, emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Particolare rilievo assume poi la previsione di cui all’articolo 4 D.M. 13.07.2000, in forza della quale è richiesto che i misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate siano abilitati all’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:

  • i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all’articolo 12, comma 3, D.M. 23.03.1983;
  • l’incasso giornaliero, con separata indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell’ammontare incassato a titolo di prevendita e dei corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
  • i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
  • il numero degli ingressi effettuati.

I dati del documento giornaliero devono essere trasmessi, ai sensi del successivo articolo 10 D.M. 13.07.2000, alla S.I.A.E., unitamente ai dati contenuti nel documento riepilogativo mensile.

In considerazione dei richiamati adempimenti, dunque, con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di escludere dall’obbligo di trasmissione telematica i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche, “in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla S.I.A.E., in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria”.

Nella stessa risposta è tuttavia precisato  che resta comunque immutato l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentate con scontrino o ricevuta fiscale.

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