Cessioni intra anche con identificazione nel Paese della lavorazione

Sono cessioni intracomunitarie non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 41, lett. a), D.L. 331/1993, le vendite di beni con destinazione altro Stato Ue anche se nel Paese in cui sono sottoposte a lavorazione il committente comunitario è identificato ai fini Iva.

È quanto emerge dalla lettura del principio di diritto n. 10 reso noto dall’Agenzia delle entrate ieri, in cui si analizzano le cessioni intracomunitarie di beni oggetto di lavorazione in uno Stato (Portogallo) in cui l’acquirente finale (greco) è identificato ai fini Iva.

Ma andiamo con ordine, ricordando che le cessioni intracomunitarie di beni poste in essere da un soggetto passivo Iva in Italia sono non imponibili iva in presenza dei seguenti requisiti (da verificarsi congiuntamente):

  • controparte soggetto Iva in altro Stato Ue (iscritto al Vies);
  • onerosità dell’operazione (le cessioni gratuite sono infatti rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente);
  • trasferimento fisico dei beni da uno Stato Ue ad un altro (se i beni rimangono fisicamente nello stesso territorio del Paese Ue da cui partono, l’operazione non può infatti qualificarsi come cessione intracomunitaria non imponibile).

In merito a tale ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che il trasferimento fisico dei beni non necessariamente deve avvenire tra i due Paesi in cui le parti hanno la soggettività Iva, ma si qualifica come cessione intracomunitaria non imponibile anche la cessione dei beni con destinazione uno Stato Ue diverso da quello in cui l’acquirente assume la qualifica di soggetto Iva.

Il secondo periodo dell’articolo 41, lett. a), D.L. 331/1993 stabilisce che “i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni“. Pertanto, la circostanza che i beni oggetto della cessione siano sottoposti a lavorazione (da parte del cedente stesso o di terzi e per conto del cessionario) prima di essere consegnati all’acquirente finale non comporta alcun mutamento della natura dell’operazione (che rimane una cessione intracomunitaria).

Nel caso di specie, il committente dell’operazione (o meglio il cessionario trattandosi di una cessione di beni) è un soggetto passivo greco che chiede al cedente nazionale di trasferire i beni in Portogallo per essere di lavorazione in tale ultimo Stato da parte di un soggetto iva portoghese; successivamente alla lavorazione il bene viene trasferito in Grecia a cura del lavorante portoghese. Nel principio in questione di precisa che il soggetto greco è identificato ai fini Iva in Portogallo, ma tale circostanza non influenza in alcun modo la natura dell’operazione, la quale rimane in ogni caso una cessione intracomunitaria in quanto, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

La conclusione cui perviene l’Amministrazione finanziaria è certamente coerente con il contenuto dell’articolo 41, lett. a), D.L. 331/1993 in cui, come detto, non assume rilievo la circostanza che i beni siano oggetto di lavorazione prima di essere trasferiti all’acquirente finale.

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