Acquisto della partecipazione non andato a buon fine: detraibilità Iva

L’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE, nelle conclusioni del 3 maggio 2018, relative alla causa C-249/17, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti, legati all’esercizio della detrazione Iva, discendenti dal divieto di acquisizione della Aer Lingus da parte di Ryanair, sancito dalla Commissione europea con decisione resa nell’anno 2007.

Le questioni, sulle quali dovrà comunque pronunciarsi la Corte di giustizia, riguardano la detraibilità dell’Iva assolta da Ryanair sui servizi professionali acquistati nell’ambito dell’OPA poi fallita.

Con la prima questione, il giudice del rinvio ha chiesto se l’intenzione di Ryanair di prestare servizi di gestione alla Aer Lingus, nel caso in cui l’acquisizione vada a buon fine, sia sufficiente a qualificarla come soggetto passivo Iva. La seconda questione è, invece, diretta a sapere se, fra le spese sostenute per l’acquisto delle azioni e i servizi di gestione da prestare alla società oggetto di acquisizione, sussista il “nesso diretto e immediato” considerato necessario ai fini della detrazione.

In sostanza, l’Avvocato UE ha dovuto stabilire se e come sia possibile coordinare due linee giurisprudenziali distinte, in quanto:

  • da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di detrazione può essere esercitato anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine: nel caso delle spese sostenute in sede di preparazione di un’attività economica, la detrazione è ammessa quando, “a valle”, non siano compiute operazioni imponibili, rilevando unicamente l’intenzione del soggetto passivo di esercitare un’attività economica (causa C‑441/16, SMS group; causa C-126/14, Sveda; causa C-110/94, INZO; causa C-268/83, Rompelman);
  • dall’altro, sempre secondo la giurisprudenza unionale, le holding svolgono un’attività economica idonea a legittimare l’esercizio della detrazione quando forniscono servizi di gestione alle società partecipate (cause riunite C‑108/14 e C‑109/14, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt; causa C-496/11, Portugal Telecom; causa C-16/00, Cibo Participations).

L’acquisto e il possesso di una partecipazione attraverso una holding costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza, diretta o indiretta, nella gestione della società partecipata, esplicitata nella prestazione di servizi amministrativi, finanziari o commerciali nei suoi confronti (si veda anche la causa C-29/08, AB SKF).

Nel caso di specie, tale conclusione è valida anche se i servizi di gestione a favore della Aer Lingus non sono stati ad essa resi, in quanto la completa neutralità dell’imposizione fiscale esige che la detrazione sia riconosciuta se le spese sono sostenute in funzione di un’attività economica, anche se di fatto la stessa non viene svolta (causa C‑441/16, cit.; causa C-396/98, Schloßstrasse; causa C-268/83, cit.).

Nelle conclusioni presentate dall’Avvocato UE, si afferma infatti che, combinando le due linee giurisprudenziali sopra richiamate, “rileverebbe pertanto, ai fini del riconoscimento della Ryanair come soggetto passivo, se essa, nel momento in cui si è avvalsa dei servizi di cui trattasi, aveva l’intenzione, in caso di esito positivo dell’acquisizione, di fornire servizi di gestione imponibili alla Aer Lingus”. Tale intenzione è stata accertata dal giudice del rinvio con effetto vincolante per il procedimento principale, sicché “la circostanza che l’offerta di acquisto non fosse, di fatto, andata a buon fine e che, pertanto, non fosse (e non sia tuttora) neanche possibile un’ingerenza nell’amministrazione della Aer Lingus non potrebbe comportare – come sottolineato dalla Commissione in udienza – un’esclusione a posteriori del diritto a detrazione”.

Il problema che, a questo punto, si pone è se la detrazione debba essere ammessa in misura integrale tenuto conto che, a latere dei corrispettivi derivanti dall’effettuazione dei servizi di gestione alla società partecipata, la Ryanair percepirebbe dividendi di importo significativamente superiore, che sono però esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

L’Avvocato UE, privilegiando un approccio basato sull’attività operativa di Ryanair, rispetto alla quale l’acquisizione di Aer Lingus ne costituisce il “prolungamento”, ha ritenuto che la verifica del “nesso immediato e diretto”, indispensabile per l’esercizio della detrazione, deve essere effettuata in riferimento non già ai potenziali servizi di gestione resi alla Aer Lingus, ma – più in generale – all’attività di trasporto aereo svolto da Ryanair, che è soggetta a Iva.

In tal modo, si risolve il dubbio riguardante l’eventuale limitazione della detrazione dovuta allo svolgimento, accanto all’attività operativa, di un’attività non economica alla quale è riconducibile la detenzione della partecipazione, che dà luogo all’incasso di dividendi esclusi da Iva.

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