Super ammortamento e ricalcolo acconto

Con l’avvicinarsi del termine di versamento dell’acconto Irpef/Ires 2018 una delle problematiche che ci si trova ad affrontare concerne le disposizioni che prevedono la rideterminazione delle imposte, laddove si calcoli l’acconto con il c.d. metodo “storico”.

Tra le casistiche interessate, una attenta valutazione meritano le norme in materia di super e iper ammortamento. In primo luogo si ricorda che l’articolo 1, comma 12, L. 232/2016 stabilisce che “La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo  [2018, per i soggetti con periodo d’imposta solare]  è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10” (ossia, in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali).

Tuttavia – come sottolineato anche dalla circolare AdE 4/E/2017 – poiché la suddetta disposizione non richiama le norme originarie del super ammortamento di cui all’articolo 1, commi 91 e ss., L. 208/2015, “l’imposta dovuta per il 2016 – parametro di riferimento per calcolare l’acconto [2017] con il metodo storicocon riferimento a tali commi non deve essere rideterminata”. Conseguentemente, nessun ricalcolo va operato in relazione a beni super ammortizzabili acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Così, ad esempio, se un’impresa ha acquistato un macchinario nel corso del 2016 fruendo del super ammortamento e nel corso del 2017 non ha effettuato ulteriori acquisti agevolati ma ha solo dedotto – extracontabilmente – la quota maggiorata di ammortamento del suddetto bene, ai fini del calcolo dell’acconto 2018 non dovrà procedere alla rideterminazione dell’imposta relativa al 2017 in quanto il beneficio è ancorato alla norma originaria del super ammortamento, in virtù della quale non occorre operare la rideterminazione.

Diversamente, in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, iper ammortamento e maggiorazione relativa ai beni immateriali (circolare 4/E/2017).

Così, ad esempio, se una società ha acquistato nel corso del 2017 un bene iper ammortizzabile e decide di versare l’acconto Ires 2018 con il metodo storico, questa dovrà determinare l’importo di tale acconto considerando, quale imposta del periodo precedente (2017), quella che si sarebbe determinata in assenza dell’iper ammortamento.

Ipotizzando, quindi, che la società abbia versato un’Ires 2017 pari a 24.000 euro (100.000 x 24%), per il calcolo dell’acconto 2018, occorre che la stessa proceda al ricalcolo della base imponibile dell’imposta del periodo precedente (2017) sterilizzando la variazione in diminuzione conseguente l’iper ammortamento (ad esempio di 10.000 euro).

Ne deriva che l’acconto Ires 2018 dovrà essere calcolato sull’importo di euro 110.000 (100.000 + 10.000) e, pertanto, tale acconto risulterà pari ad euro 26.400 (ossia 24.000 + 2.400).

Per quanto su riportato, è chiaro che – ai fini della determinazione dell’acconto – si pone il problema di tenere distinti gli acquisti effettuati nel 2015-2016 da quelli effettuati nel 2017 e successivamente.

Infatti, se per i beni super ammortizzabili relativi al 2015-2016 non occorre effettuare alcun ricalcolo dell’acconto, per quelli super/iper ammortizzabili nonché per i beni immateriali relativi al 2017 occorre procedere alla rideterminazione dell’acconto.

In pratica, occorrerà fare attenzione all’anno di acquisto dei beni agevolati e conseguentemente procedere o meno al ricalcolo.

Si segnala, da ultimo, che nel caso si utilizzi il metodo previsionale, sia per il 2017 che per il 2018, occorre invece tener conto delle agevolazioni.

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