Società tra professionisti: finalmente chiarito il trattamento fiscale?

Sembrerebbero essere stati finalmente chiariti i dubbi in merito al corretto trattamento del reddito derivante dalle nuove Società tra professionisti (S.t.p.).

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 21, riunitosi lo scorso 20 giugno per discutere, in via preliminare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo in materia di semplificazioni fiscali, da emanarsi in attuazione dell’ultima Legge Delega fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23) prevede, con riferimento appunto alle Società tra professionisti, che “trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del Tuir. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP”.

Il Decreto sarà ora vagliato dalle Commissioni parlamentari competenti per ottenere il loro parere favorevole; tornerà poi all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Da tempo si auspicava una razionalizzazione delle regole di funzionamento previste per le S.t.p. e, soprattutto, l’implementazione di un regime fiscale organico ed equilibrato che consentisse, di fatto, una tassazione uniforme dei redditi prodotti dalla società e dai singoli professionisti.

Le problematiche applicative sorte al riguardo derivano, invero, dall’assenza di specifiche precisazioni in ordine alla natura fiscale dei redditi prodotti dalle S.t.p.: le norme che disciplinano le società in oggetto (l’art. 10, comma 3, della L. n. 183 del 2011 e il Decreto del ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34) nulla chiariscono circa l’inquadramento tributario del reddito ivi prodotto, pur trattandosi di entità economiche del tutto particolari, rendendo così estremamente complicata l’individuazione del regime fiscale e previdenziale applicabile.

Di rilevante impatto, dunque, le disposizioni contenute nel pacchetto semplificazioni, che arrivano solo qualche settimana dopo un’importante interpretazione fornita al riguardo dall’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad interpello, in cui, invece, era stato affermato in maniera chiara l’assoggettabilità del reddito della S.t.p. al reddito d’impresa: nel caso specifico una S.t.p. costituita in forma di S.r.l. per svolgere attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro, ha chiesto chiarimenti in merito alla tipologia del reddito prodotto, alla sua determinazione nell’ambito dell’imposizione diretta e dell’Irap, nonché all’eventuale assoggettamento dei compensi a ritenuta e del reddito a contribuzione previdenziale.

Il parere espresso dall’Agenzia al riguardo è stato che “quando i professionisti, associandosi tra loro ed eventualmente con soggetti non professionisti, scelgono la forma della S.t.p., vengono inevitabilmente attratti nel regime del reddito d’impresa, con tutte le conseguenze del caso”.

Il principio affermato dall’Agenzia delle entrate è quindi agli antipodi rispetto alla scelta fatta dal Governo.

In precedenza l’Agenzia delle entrate si era sempre dimostrata ondivaga sul punto, pronunciandosi in maniera contrastante anche con riferimento alle fattispecie più assimilabili alle S.t.p., ovvero le società tra avvocati e le società di ingegneria.

In taluni casi, infatti, come nel caso della risoluzione n. 118 del 2003, il reddito prodotto dalle società tra avvocati (di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001) era stato considerato reddito di lavoro autonomo. In altri, invece, come nel caso della risoluzione n. 56 del 2006, il reddito prodotto dalle società di ingegneria (di cui alla L. n. 109 del 1994) era stato qualificato alla stregua di reddito d’impresa.

Era auspicabile pertanto un chiarimento normativo che ponesse fine ai dubbi interpretativi sorti negli ultimi anni.

Da qui la decisione del Governo di equiparare le S.t.p. alle associazioni professionali ex art. 5, comma 3, lettera c, del Tuir, sia per la qualificazione del reddito, che per l’applicazione del principio di trasparenza, in linea, del resto, con il parere espresso in precedenza dall’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella Circolare n. 34/IR del 2013.

 

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