Cessione del contratto di leasing nel reddito di lavoro autonomo

La Riforma fiscale, attuata tra gli altri tramite il D.Lgs. n. 192/2024, ha apportato significative modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo disposizioni che mirano a colmare lacune normative e ad armonizzare, in parte, il regime dei professionisti con quello delle imprese. Un punto di particolare interesse e dibattito, ora esplicitamente normato, riguarda il trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla cessione del contratto di leasing da parte dell’esercente arte o professione.

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, la rilevanza fiscale della cessione di un contratto di leasing nell’ambito del lavoro autonomo era oggetto di incertezza interpretativa. In assenza di una norma specifica, la prassi dell’Amministrazione finanziaria aveva già riconosciuto l’imponibilità di tali corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta a interpello n. 209/E/2020, aveva, infatti, stabilito che i proventi percepiti per la cessione di un contratto di leasing dovessero considerarsi imponibili in capo al cedente ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, TUIR (allora vigente). Tuttavia, va sottolineato che questa posizione dell’Amministrazione finanziaria non era largamente condivisa dalla dottrina maggioritaria, che tendeva a escludere la tassazione di tali cessioni per i professionisti.

La Riforma ha posto fine a tale incertezza introducendo l’art. 54-bis, comma 3, TUIR. Questa nuova disposizione riconduce esplicitamente, tra le fattispecie imponibili, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo, anche la cessione del contratto di leasing. La norma stabilisce chiaramente l’ambito oggettivo dei contratti la cui cessione genera reddito di lavoro autonomo imponibile, definendo con precisione i criteri per la determinazione dell’ammontare tassabile. Per espressa previsione, la disposizione si applica unicamente ai contratti di leasing che hanno per oggetto beni immobili e beni mobili strumentali. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. La somma che concorre a formare il reddito di lavoro autonomo a seguito della cessione del contratto di leasing è determinata come la differenza tra 2 elementi: il valore normale del bene e la somma del prezzo stabilito per il riscatto (opzione di acquisto finale) e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione. Inoltre, nel caso specifico di leasing avente a oggetto beni immobili, a tale somma si aggiunge la quota capitale dei canoni già maturati che risulta indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Sebbene l’art. 54-bis, comma 3, TUIR, non lo specifichi direttamente, in attesa di chiarimenti ufficiali, appare ragionevole ritenere che la cessione di contratti di leasing, che storicamente non hanno consentito la deduzione dei canoni dal reddito di lavoro autonomo, non dovrebbe generare un provento imponibile. Questa conclusione si basa sul principio di simmetria impositiva e sull’analogia con le plusvalenze relative ai beni immobili per i quali non sono stati dedotti ammortamenti.

Va ricordato che la Legge delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) aveva previsto l’obiettivo di eliminare la disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli a uso promiscuo, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, nonostante le aspettative e le previsioni nella Legge delega, questa eliminazione della disparità è rimasta inattuata nel D.Lgs. n. 192/2024. Se, in futuro, venisse introdotta la deducibilità delle quote di ammortamento per gli immobili strumentali acquistati in proprietà (come avviene per i canoni di leasing), si renderebbe necessario anche estendere la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze relative a tali immobili, per ragioni di simmetria.

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, se i corrispettivi derivanti dalla cessione di un contratto di leasing sono stati incassati nel 2024, l’ammontare imponibile, calcolato secondo la nuova disposizione dell’art. 54-bis, comma 3, TUIR, deve essere indicato nel rigo RE4 del modello REDDITI PF 2025.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso, articolato su 5 giornate, è orientato ai professionisti della crisi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro) che devono accompagnare l’impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione giudiziale. A partire dal 16/06/2026

Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una compiuta conoscenza sulla disciplina del Collegio sindacale degli Enti del SSN (ASL, AO, AOU e IRCCS) e di illustrare le molteplici attività di vigilanza e controllo poste in capo all’organo di controllo. A partire dal 4/06/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto